FiderConsult Management Advisory Services
...
...

Emanuele Falorni - 23/11/2021

Tax News 17/2021 del 23.11.2021

Invio dell’istanza per richiedere il credito d’imposta per l’ACE innovativa

Con la presente Taxnews vi informiamo in merito alla possibilità, a partire dal 20 novembre 2021, di inviare l’istanza telematica per ottenere il credito d’imposta per l’ACE innovativa. Si tratta di una particolare agevolazione che si applica soltanto per il 2021 (si veda anche la nostra precedente Taxnews n. 8/2021), in aggiunta all’ACE ordinaria che resta in vigore.

1. Istanza telematica per l’ACE innovativa

Dal 20 novembre 2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta in esame. Si tratta dell’agevolazione, prevista dall’art. 19 del D.L. n. 73/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni bis”) e disciplinata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 238335/2021 del 17 settembre 2021, che ha approvato il modello di Comunicazione per richiedere il credito d’imposta.

 

Quindi, i contribuenti “solari” avranno tempo fino al 30 novembre 2022 per inoltrare la domanda, mentre, i soggetti con esercizio “a cavallo”, avranno tempo fino al termine dell’undicesimo mese successivo alla data di fine del periodo d’imposta.

 

Il credito d’imposta è basato sulla variazione in aumento del capitale proprio, secondo le consuete regole ACE, avvenuta nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. Pertanto, per i contribuenti “solari”, si deve calcolare la variazione in aumento del capitale proprio avvenuta nel 2021 rispetto al 2020, con la particolarità che, solo per questa ACE innovativa, a differenza dell’ACE ordinaria, la variazione in aumento del 2021, con riferimento ai versamenti dei soci e agli altri eventi rilevanti ai fini ACE, non va ragguagliata ai giorni nell’anno 2021, ma va considerata per intero dal primo giorno del periodo d’imposta.

 

Inoltre, per l’ACE innovativa, non rileva il limite del patrimonio netto a fine anno 2021, come avviene invece per l’ACE ordinaria, in cui il rendimento nozionale (base ACE moltiplicata per 1,3%) rileva entro il tetto del patrimonio netto risultante dal bilancio. Gli interessati hanno quindi ancora tempo fino al 31 dicembre 2021 per fare operazioni e versamenti che incrementano la base ACE innovativa.

 

2. Il calcolo del credito d’imposta

Ai fini della determinazione del credito d’imposta da ACE innovativa, alla predetta variazione in aumento del capitale proprio 2021 sul 2020, va applicata la percentuale del 15%, per pervenire al cosiddetto rendimento nozionale. Il credito d’imposta spettante sarà quindi pari, per le società di capitali, al prodotto del detto rendimento nozionale per l’aliquota IRES del 24%; mentre, per i soggetti IRPEF, si dovranno applicare le aliquote IRPEF progressive crescenti per scaglioni di reddito, di cui all’art. 11 del TUIR. Possono, infatti, accedere all’agevolazione anche le persone fisiche imprese individuali e le società di persone commerciali, purché siano in regime di contabilità ordinaria.

Ai fini dell’agevolazione, l’incremento del capitale proprio rilevante ha un tetto di 5 milioni di euro, per cui il beneficio ACE innovativa massimo, conseguibile da un soggetto IRES, è pari a 180mila euro.

 

Si evidenzia, quindi, che per il 2021 si avrà un doppio calcolo dell’ACE:

  • quello dell’ACE innovativa, nel quale alla base ACE creata nel 2021, entro un massimo di 5 milioni di euro di incremento di capitale, si applicherà l’aliquota del 15%;
  • quello dell’ACE ordinaria, in cui alla base ACE “pregressa” al 31 dicembre 2020, a cui si somma anche l’eventuale incremento di base ACE 2021 eccedente i 5 milioni di euro, si applicherà l’aliquota dell’1,3%.

Si evidenzia che, chiaramente, tutte le disposizioni anti elusive valide per l’ACE ordinaria trovano applicazione anche per la super ACE innovativa 2021.

 

3. Modalità di fruizione del credito d’imposta per l’ACE innovativa

A seguito della presentazione della Comunicazione con la quale si richiede il beneficio dell’ACE innovativa, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (la detta Comunicazione potrà anche essere presentata avvalendosi di un soggetto abilitato incaricato della trasmissione), entro 5 giorni viene rilasciata la ricevuta che attesta l’esito positivo oppure lo scarto dell’istanza. Tale ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nella sua area riservata. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione delle singole Comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

È stato precisato, dall’Agenzia delle Entrate, che la predetta Comunicazione può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio, e, quindi, in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni già presentate.

 

Quindi, teoricamente già nel mese di dicembre, si potrà utilizzare il credito d’imposta, secondo tre previste modalità, tra loro alternative:

 

  • utilizzo in compensazione, senza limiti di importo, con F24 (esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate):
  • richiesta di rimborso in dichiarazione dei redditi;
  • cessione del credito d’imposta (con facoltà di sub cessione), con relativa comunicazione del soggetto cedente sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il credito d’imposta per l’ACE innovativa potrà essere utilizzato senza applicare i consueti limiti di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e senza il limite alle compensazioni di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000 (attualmente di 2 milioni di euro).

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.