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Emanuele Falorni - 14/01/2022

Tax News 2/2022 del 14.01.2022

Principali novità tributarie per le imprese introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

Con la presente Taxnews vi informiamo, in estrema sintesi, in merito alle principali novità tributarie per le imprese, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, in vigore dal 1° gennaio 2022, salvo quanto diversamente previsto (legge n. 234 del 30 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 - Suppl. Ordinario n. 49).
Con successive Taxnews invieremo altri approfondimenti relativi alla Legge di Bilancio 2022.

1. Nuova “super deduzione” dei costi per “intangibles” che sostituisce la disciplina del Patent Box

La disciplina del Patent Box è stata sostituita con le nuove disposizioni sulla ‘super deduzione’ dei costi per i “beni intangibili” oggetto dell’agevolazione, che passa dal 90% al 110% per le opzioni relative al periodo d’imposta 2021.

La nuova disciplina agevola i costi di ricerca e sviluppo “sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli”, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d'impresa. Quindi i marchi d’impresa, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che nella precedente versione erano agevolabili, fuoriescono dal regime. L’accesso al nuovo regime avviene con la comunicazione di un’opzione, valida per cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile.

L’agevolazione si applica anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 e per i successivi.

È stato, inoltre, eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo e ridisegnato il regime transitorio. Al fine di evitare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate è confermata la possibilità per le imprese di predisporre un set documentale in cui riportare le informazioni oggetto dell’agevolazione. Il possesso della documentazione dovrà essere comunicato all’amministrazione finanziaria nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Importante novità riguarda i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in passato per la creazione di uno dei beni agevolabili. Anche per tali costi sarà possibile fruire della maggiorazione del 110% dal momento in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. È possibile, con un meccanismo di “recapture”, recuperare il beneficio non utilizzato negli anni passati per i costi sostenuti fino a otto anni dalla creazione del bene intangibile agevolato.

 

2. Credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione

È stato prorogato, con alcune modifiche, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per la ricerca e sviluppo, in particolare, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione è quella già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati e per le attività di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro per tutte le annualità.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni di euro.

3. Sospensione degli ammortamenti

È stato esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60, comma 7-bis e successivi, del D.L. n. 104/2020 convertito, che, in deroga al Codice Civile, ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

 

La sospensione si applica dunque anche nel 2021, ma solo a condizione che i contribuenti interessati abbiano già fruito della norma agevolata, sospendendo il 100% gli ammortamenti, anche nel precedente esercizio 2020. Si rammenta, al riguardo, che, per il 2020, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali potevano sospendere fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo in bilancio il loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

 

Con il D.L. n. 104/2020 era previsto che la quota di ammortamento 2020 non effettuata fosse imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio fossero differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Questa regola dello slittamento all’esercizio successivo della quota non stanziata dovrebbe quindi valere anche con riferimento alla proroga per il 2021.

 

Egualmente, dovrebbe essere mantenuta la regola in base alla quale le società che applicano i principi contabili nazionali e che decideranno di rinnovare la sospensione degli ammortamenti anche per l’esercizio 2021, dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. La regola prevede che, in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento sospesa, la riserva deve essere integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (anche tale regola si ritiene applicabile).

 

4. Novità in tema di rivalutazione di attività immateriali e avviamento

È stato modificato l’art. 110 del D.L. n. 104/2020, con l’inserimento dei commi 8-ter e 8-quater, con cui è stato stabilito che, per i maggiori valori imputati alle attività immateriali (inclusi i marchi) e all’avviamento nei bilanci 2020 (per i contribuenti “solari”), la deducibilità degli ammortamenti, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta.

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16% (nella misura stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR), al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia Entrate. La predetta revoca darà diritto al rimborso ovvero all’utilizzo in compensazione dell’importo delle imposte sostitutive versate sulla rivalutazione in questione.

5. Legge Sabatini

Con la legge di Bilancio in commento è stata rifinanziata l’agevolazione ed è stata ripristinata l’erogazione del contributo in più quote, per le domande presentate dalle imprese alle banche a partire dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di ricevere l’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

 

6. Proroghe di alcun bonus edilizi che interessano anche le imprese

È stato prorogato fino al 2024 il cosiddetto “sismabonus” previsto dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 e l’”ecobonus” di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013. Il bonus facciate, di cui all’art. 1, commi 219-223 della Legge n. 160/2019, è stata prorogato per tutto il 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%. Questi bonus sono applicabili anche alle imprese (come confermato dalla Risoluzione n. 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate e dalla Circolare n. 2/2020 per il “bonus facciate”).

7. Limite compensazione crediti

È stato innalzato, dal 1° gennaio 2022, il limite annuo previsto per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti (o per il rimborso con procedura “semplificata”), previsto dall’art. 34 della Legge n. 388/2000. Il limite è ora pari a 2 milioni di euro.

 

8. Cancellazione dell’IRAP per imprese individuali e professionisti

A partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, è stata esclusa l’applicazione dell’IRAP per imprenditori individuali e professionisti. La norma avrà effetti pratici soltanto per gli imprenditori individuali e i professionisti che, ad oggi, versano l’imposta, in quanto dotati di autonoma organizzazione (chi ne è privo era già escluso da imposizione).

 

Pertanto, i contribuenti non più soggetti ad IRAP per il periodo d’imposta 2022 dovranno ancora presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il prossimo 30 novembre 2022, pagando il saldo IRAP relativo al 2021, ma non gli acconti IRAP dovuti per il 2022.

 

Tutti gli altri soggetti passivi del tributo, esclusi gli imprenditori individuali e i professionisti, continueranno a scontare l’IRAP (inclusi gli studi associati e le associazioni professionali).