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Emanuele Falorni - 04/11/2021

Tax News 13/2021 del 04.11.2021

Sanatoria per i crediti d’imposta Ricerca e Sviluppo maturati dal 2015 al 2019

Con la presente Taxnews vi informiamo in merito alla possibilità di definizione agevolata dei crediti d’imposta ‘indebitamente’ fruiti nel quinquennio 2015-2019, disciplinata dall’art. 5 del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021.

1. Procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo ‘indebitamente’ utilizzato

Con il Decreto in commento è stata introdotta una ‘sanatoria’ per i contribuenti che hanno ‘indebitamente’ utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo non spettante, di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, maturato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

I contribuenti interessati potranno effettuare, spontaneamente, il riversamento dell’importo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, qualora ritengano che le spese non siano ammissibili all’agevolazione. La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta dal 2015 al 2019 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

 

La ‘sanatoria’ del quinquennio 2015-2019 si è resa necessaria in quanto la normativa sul bonus è stata oggetto di continui cambi di norme e da un’abbondante produzione di circolari e di altri documenti di prassi, che hanno creato una situazione di incertezza.

 

 

2. I contribuenti che possono accedere alla definizione agevolata

Possono accedere alla procedura di definizione agevolata anche i soggetti che, a partire dal periodo d’imposta 2017 hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta della norma con cui è stato chiarito che il riconoscimento del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari, che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese estere (residenti o localizzate nell’UE, nello Spazio economico europeo o in Stati inclusi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996), si interpreta nel senso che “ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza solo le spese ammissibili relative alla attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situate nel territorio dello Stato”.

 

La predetta procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

 

 

3. L’istanza di riversamento e le modalità di pagamento

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta in esame si dovrà inviare un’apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sarà disponibile già da maggio 2022 data per la quale è prevista l’emanazione dell’apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

 

A seguito dell’istanza di riversamento, l'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il detto versamento, in alternativa, può anche essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Non è, invece, possibile pagare le somme da riversare utilizzando la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

 

4. La preclusione alla definizione agevolata

La procedura di riversamento in esame, inoltre, non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (è la data di entrata in vigore del Decreto).

 

Diversamente, nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, il riversamento spontaneo con la ‘sanatoria’ in commento è possibile, ma esso deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione; anche in tal caso senza applicazione di sanzioni e interessi, ma restando esclusa la possibilità di applicare la prevista rateazione.

 

La norma prevede che con il perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il reato di indebita compensazione, di cui all'articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000. La norma in questione punisce il mancato versamento di somme dovute, ma non pagate per effetto della compensazione con crediti non spettati o inesistenti, per importo superiore a 50.000 euro.

 

Sebbene diverse questioni controverse siano state risolte, con le nuove norme sul credito d’imposta ricerca e sviluppo introdotte dal 2020 dalla legge n. 160/2019, restano tuttavia diverse incertezze, dovute alla stessa prassi non organica dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico su questioni specifiche, e, soprattutto, in generale sull’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in merito ai criteri di novità e originalità che le spese di ricerca e sviluppo ammissibili devono soddisfare, anche sulla base dell’applicazione del cosiddetto Manuale di Frascati che, tuttavia, non è mai stato tradotto “ufficialmente” in Italiano.

 

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.