FiderConsult Management Advisory Services
...
...

Emanuele Falorni - 12/11/2021

Tax News 15/2021 del 12.11.2021

Determinazione della percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione

Con la presente Taxnews vi informiamo in merito alla determinazione della percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione, stabilita nella misura del 100% dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 309145/2021 emanato il 10 novembre 2021.

Beneficio del 100% del credito richiesto per i soggetti che hanno presentato la domanda per il credito d’imposta sanificazione

Con il Provvedimento in commento l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contribuenti che nel periodo dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 avevano presentato l’istanza per il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione, ex art. 32 del Decreto Sostegni bis D.L. n. 73/2021 (di cui alla nostra precedente Taxnews n. 9/2021), possono beneficiare dell’intero credito d’imposta richiesto.

 

Si rammenta che si tratta del credito d’imposta pari al 30% delle spese complessive sostenute nei mesi di giugno luglio e agosto 2021, entro il tetto di 60.000 euro, risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

 

Sono interessati i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, e le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.

 

Il Provvedimento del 15 luglio 2021 aveva, infatti, stabilito che l’ammontare massimo fruibile sarebbe stato il credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarebbe stata successivamente resa nota e, soltanto nel caso in cui l’ammontare del credito d’imposta richiesto fosse risultato inferiore al budget di spesa della misura agevolativa, la percentuale sarebbe stata pari al 100%, come avvenuto.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione per pagare altri tributi e contributi ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, oppure, nella dichiarazione dei redditi del periodo di sostenimento della spesa. Con la Risoluzione n. 64 dell’11 novembre 2021 è stato istituito il codice tributo “6951” da utilizzare per compensare il credito d’imposta in questione, con l’avvertenza che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore 2021.

 

Si rammenta, infine, che il modello F24 con il quale si utilizza il credito d’imposta in compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (anche attraverso il tramite di un professionista abilitato).

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.