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Emanuele Falorni - 25/01/2022

Tax News 4/2022 del 25.01.2022

Altre novità tributarie per le imprese introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e da altre norme

Con la presente Taxnews continuiamo l’illustrazione delle principali novità tributarie per le imprese, introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, salvo quanto diversamente previsto, nonché da altri provvedimenti.

  1. Differimento a 180 giorni del termine di pagamento di talune cartelle esattoriali

Le legge di Bilancio 2022, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, ha stabilito che il termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è fissato in 180 giorni (rispetto agli ordinari 60 giorni). Si rammenta che il cosiddetto Decreto Fisco-lavoro n. 146/2021 ha fissato in 180 giorni anche il termine per pagare le cartelle notificate al contribuente dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. L’allungamento della scadenza di pagamento non influisce sul termine per la proposizione del Ricorso, che resta quello ordinario di 60 giorni dalla notifica.

 

Come conseguenza pratica:

 

  • entro la scadenza di 180 giorni, non decorrono interessi di mora e non possono essere adottate misure cautelari o avviate procedure di pignoramento;

  • potranno essere inoltrate istanze di dilazione all’agente della riscossione, ma senza beneficiare delle misure di favore stabilite dalla normativa emergenziale. La causa di decadenza dal beneficio del termine, dal 2022, torna a essere di 5 rate non pagate;

  • il limite di debito complessivo al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica del debitore, per accedere alla rateazione automatica fino ad un massimo di 72 rate mensili, diventa di 60.000 euro (tetto previsto a regime dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973), rispetto ai precedenti 100.000 euro (limite applicabile solo fino al 31 dicembre 2021).

 

Si evidenzia, inoltre, che dal 1° gennaio 2022 è stato eliminato l’aggio spettante all’Agente della Riscossione, ma l’aggio resta in vigore ancora per tutti i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021; quindi la gran parte delle cartelle di pagamento notificate a inizio 2022 conterranno l’addebito per l’aggio.

 

  1. Rinvio della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2023

Le legge di Bilancio 2022 ha disposto lo slittamento dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 della sugar tax e della plastic tax (l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari).

 

 

  1. Modifiche agli incentivi alle aggregazioni tra imprese (mediante trasformazione delle DTA in crediti d’imposta).

La Legge di Bilancio 2022 ha esteso al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2000), ampliandone l’operatività.

 

L’agevolazione interessa i soggetti risultanti da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusione, scissione o conferimento d’azienda, il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti – per fusioni e scissioni - o la cui operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente – per i conferimenti - tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 (in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2021).

 

 

I predetti soggetti, vale a dire, rispettivamente, il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario o il conferitario, possono, dunque, trasformare in credito d’imposta le eccedenze valevoli ai fini ACE (aiuto alla crescita economica) e una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA), riferite alle seguenti componenti:

 

 

  1. perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;

  2. importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

 

Per espressa previsione normativa, le dette attività per imposte anticipate possono essere trasformate in crediti d’imposta anche se non iscritte in bilancio. Il beneficio può essere usufruito in due tempi distinti: è previsto, infatti, che la trasformazione in credito d'imposta avvenga, per un quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie agevolate e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di efficacia giuridica delle medesime operazioni.

 

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, senza limiti di importo, ovvero può essere ceduto o ancora essere chiesto a rimborso.

 

Inoltre, viene modificato il limite delle DTA trasformabili in credito d’imposta, che viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione (come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del Codice Civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore), ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.

 

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione (deducibile per cassa ai fini IRES ed IRAP), pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

 

Per fruire dell’incentivo, le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono fare parte dello stesso gruppo societario né, in ogni caso, essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente, ai sensi delle norme del codice civile.

 

Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie o lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.