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Emanuele Falorni - 24/05/2022

Tax News 13/2022 del 24.05.2022

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per il consumo di energia elettrica

Con la presente Taxnews diamo conto degli ultimi importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, sulle modalità applicative del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta per il consumo di energia elettrica da parte delle imprese “energivore” e “non energivore”, già illustrato nella nostra precedente Taxnews n. 11/2022.

1. Chiarimenti validi sia per le imprese “energivore” sia per quelle “non energivore”
La Circolare in esame ha chiarito che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica (imposte incluse). Si tratta, sostanzialmente, della macro categoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.  


L’Agenzia delle Entrate ritiene che concorrano al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa. 


Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi. Al riguardo, per “sussidio”, si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica. 


L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che, ai fini del calcolo del credito d’imposta (e anche del costo medio da verificare come condizione di spettanza), non possono essere considerati i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, ma è necessario utilizzare i consumi effettivi, indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.


I predetti crediti d’imposta – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono anche cedibili, in alternativa alla compensazione, entro il medesimo termine, ma solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:


•    banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;


•    società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico;


•    imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


Come precisato, la norma secondo cui è stato affermato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.

 

2. Credito d’imposta del 20% per le imprese “energivore” per l’acquisto di energia elettrica relativo al primo trimestre 2022
Con riferimento alla condizione di spettanza di tale contributo, ovvero che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, è stato precisato che, per le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di  riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell’ultimo trimestre del 2019), questo si assume pari a 59,91 euro/MWh.


3. Credito d’imposta per le imprese “energivore” (25%) e “non energivore” (15%) per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022
Con riferimento alla condizione di spettanza di tale contributo, ovvero che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, è stato precisato che, per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di  riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019), questo si assume pari a 69,26 euro/MWh.


4. Ulteriore requisito richiesti alle imprese “energivore” 
La Circolare in commento ha chiarito che per le imprese “energivore” i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica sopra richiamati, relativi ai consumi dei primi due trimestri del 2022, spettano, a condizione che, oltre all’incremento richiesto dalla norma rispetto al parametro di legge, le imprese interessate risultino anche iscritte nell’elenco CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), per l’anno 2022, di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.