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Emanuele Falorni - 07/02/2023

Tax News 7/2023 del 07.02.2023

Chiarimenti sul trattamento IVA di una cessione a catena di beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio dell’Unione europea (Risposta ad Interpello n. 136 del 23 gennaio 2023).

Con la presente Taxnews si illustra l’opinione dell’Agenzia delle Entrate sulla particolare operazione di cessione a catena esaminata, chiarendo alcuni punti della risposta ed evidenziando come sia possibile, a certe condizioni, che l’intera operazione sia non imponibile IVA.

1. L’operazione presa in esame

L’interpello in esame riguarda l’operazione secondo cui la società Alfa, soggetto UE, si identifica ai fini IVA in Italia per acquistare cosmetici dalla società Gamma, anch’essa soggetto non residente né stabilito in Italia, che, ai fini della cessione in parola, si identifica anch’essa ai fini IVA in Italia. Quindi Alfa compra da Gamma le merci esistenti in Italia (situate presso un deposito gestito da una società terza) e, nel caso preso in esame, le rivende a un distributore extra comunitario. Il trasporto fuori della Comunità Europea è a cura di Alfa.

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la prima cessione da Gamma ad Alfa costituisce un’operazione territoriale IVA in Italia (il che ha comportato che Gamma si è dovuta dentificare ai fini IVA in Italia e deve emettere fattura verso Alfa con la propria partita IVA Italiana, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale).

 

La società Alfa, che ha proposto l’interpello, chiede se la sua cessione al distributore extra UE possa essere considerata un’operazione di cessione all’esportazione cosiddetta “indiretta”, ex art. 8, comma 1, lett. b) della Legge Iva italiana, D.P.R. n. 633/1972.

 

Ebbene, nell’opinione dell’Agenzia delle Entrate, l’operazione non soddisfa i requisiti per l’esportazione “indiretta”, in quanto quest’ultima richiede che il trasporto sia a cura del cessionario (nel caso il distributore extra UE), mentre nell’operazione prospettata il trasporto è stato curato da Alfa, nella sua qualità di cedente nei confronti del distributore in parola (Alfa è cessionario solo nei confronti di Gamma).

 

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, la cessione dei cosmetici (precedentemente acquistati in Italia), fatta da Alfa al distributore extra UE, si configura come un’esportazione “diretta”, non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge Iva italiana, poiché soddisfa i seguenti tre requisiti delle esportazioni “dirette”: 1) trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto; 2) la materiale uscita dei beni fuori dal territorio dell’Unione Europea e 3) il trasporto o la spedizione fuori dalla Comunità economica europea a cura o a nome del cedente (Alfa nel caso).

 

2. Una possibile diversa qualificazione dell’operazione come triangolazione all’esportazione (a certe condizioni)

Con riguardo all’operazione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fatto una precisazione che vale comunque la pena di approfondire e commentare. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha affermato che “ va precisato, comunque, che la soluzione innanzi prospettata in base alla quale si attribuisce autonoma rilevanza fiscale alle cessioni che intercorrono, rispettivamente, tra GAMMA e ALFA e tra quest'ultima e il Distributore extracomunitario è resa prendendo atto della rappresentazione dei diversi passaggi della merce fornita dall'Istante e della circostanza che, neanche in sede di documentazione integrativa, l'istante ha prodotto elementi documentali utili a qualificare la complessa operazione di compravendita in modo diverso, ad esempio come una triangolazione all'esportazione” .

 

La triangolazione all’esportazione, a cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate, consentirebbe l’estensione del regime di non imponibilità IVA anche alla prima cessione domestica (da Gamma ad Alfa), per la quale la condizione è che il trasporto dei beni fuori dal territorio italiano venga effettuato “a cura o a nome” del primo cedente (nel caso Gamma) su incarico del proprio cessionario (Alfa). Quindi con il trasporto effettuato a cura o a nome del primo cedente (Gamma) anche la cessione da Gamma ad Alfa dei cosmetici presenti nel magazzino in Italia potrebbe essere non imponibile IVA.

 

Poiché la triangolazione all’esportazione richiede che il trasporto fuori della UE sia effettuato a cura o a nome del primo cedente (Gamma) e, nel caso in esame, invece, il trasporto è stato fatto da Alfa promotore della triangolazione, la predetta affermazione dell’Agenzia, che nel caso si potrebbe configurare una triangolazione all’esportazione, può indurre a ritenere, come taluni autori hanno evidenziato, che in futuro l’Agenzia delle Entrate possa avere una posizione meno restrittiva rispetto al passato, con riferimento alle condizioni di trasporto per realizzare una cessione triangolare all’esportazione, ciò, in quanto, lo sottolineiamo, nel caso oggetto d’interpello, il trasporto all’estero è curato dal promotore della triangolazione (Alfa) per conto proprio.

 

L’apertura dell’Agenzia delle Entrate verso una qualificazione dell’operazione come “triangolazione all’esportazione”, in realtà prende atto, senza dirlo esplicitamente, di quanto affermato dalla Giurisprudenza di Cassazione (si vedano le Sentenze nn. 6114/2009 e 6898/2011), che  ha privilegiato il carattere oggettivo della detassazione, ribadendo che la triangolazione di beni a destinazione di un Paese comunitario o extracomunitario, per essere agevolabile anche nel primo passaggio (interno) dei beni, “non presuppone necessariamente che vi sia la prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e a nome del cedente, quanto piuttosto che, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti”.

 

Si evidenzia, infine, come rammentato dall’Agenzia delle Entrate,  che Alfa, ponendo in essere una cessione all'esportazione ''diretta'' non imponibile ad IVA nei confronti del distributore extracomunitario, potrebbe acquisire lo status di esportatore abituale, e quindi  beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto IVA, che consente a coloro che effettuano operazioni ''internazionali'' di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, entro un determinato limite annuale (c.d. plafond).  In altre parole, tal modo la società Alfa potrebbe acquistare i cosmetici da Gamma senza applicazione dell’IVA.

 

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