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Marco Nessi - 29/05/2025

Tax News 26/2025 del 29.05.2025

Chiarite le specifiche tecniche per la regolarizzazione delle fatture

A partire dal 1° aprile 2025, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo metodo di regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione del cedente/prestatore, allo scopo di evitare l’applicazione di sanzioni è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione TD29.

Com’è noto, dal 1° settembre 2024 la regolarizzazione delle fatture con la procedura di autofatturazione è stata sostituita dall'obbligo di comunicazione della violazione all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente:

 

  • non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta mediante autofatturazione (TD20);
  • è tenuto a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di 90 giorni (in caso contrario, fatta salva la responsabilità del cedente o del commissionario, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta con un minimo di euro 250).

Coerentemente con quanto sopra, in occasione dell’aggiornamento della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.10), l’Agenzia delle Entrate ha introdotto delle modifiche significative nelle modalità di gestione delle fatture omesse o irregolari. Tra queste si segnala che:

 

  • con il nuovo file TD29, a partire dal 1 aprile u.s, è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate la mancata emissione della fattura da parte del cedente o prestatore. La comunicazione ha un valore puramente comunicativo e non consente la detrazione dell’IVA. Infatti, il documento TD29 non costituisce un’autofattura, ma serve solo ad informare l’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di una mancata o irregolare fatturazione. Coerentemente con queste finalità, nella comunicazione: 
    • occorre riportare i dati del fornitore che ha omesso la fattura (Cedente/Prestatore);
    •  occorre compilare il campo Codice Destinatario con sette zeri (0000000);
    • non occorre compilare il campo “PEC Destinatario”;
    • occorre indicare l’imponibile non fatturato e la relativa imposta, oppure il codice “Natura” per le operazioni non imponibili o esenti.

          In caso di errore, è possibile inviare un nuovo file (con segno positivo o negativo);

 

  • il codice TD20 deve essere utilizzato per le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge) ovvero per particolari operazioni intracomunitarie. In particolare, in questa ipotesi, è necessario:
    • indicare l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura, indicando come cedente i dati del prestare e come cliente i propri dati;
    • a seguire, emettere un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Nel caso in cui l’operazione non fatturata dovesse riguardare un acquisto intracomunitario (di beni o di servizi rilevante in Italia o ancora di beni già presenti in Italia), entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (oppure in caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale), occorrerà:

 

    • emettere un documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura 1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari;
    • a seguire, emettere un tipo documento TD17, TD18 o TD19 come se fosse stata ricevuta regolarmente la fattura;

 

  • il codice TD28: da utilizzare nel caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino (si ricorda che, negli scambi con la Repubblica di San Marino, le fatture solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Al riguardo il Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147 della Repubblica di San Marino stabilisce che: “Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione”. ). In questo caso, occorrerà predisporre un documento TD28 da inviare tramite SdI per rispettare l’obbligo di comunicazione dell’esterometro.