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Emanuele Falorni - 21/02/2023

Tax News 10/2023 del 21.02.2023

Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici

Con la presente Taxnews si informano i clienti in merito all’approvazione del modello di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, ad opera del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2023 (Tax Credit di cui alla nostra precedente Taxnews del n. 5/2023).

1. L’oggetto della Comunicazione da effettuare entro il 16 marzo 2023

La Comunicazione in esame dovrà essere effettuata entro il prossimo 16 marzo, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

 

I contribuenti interessati possono inviare la Comunicazione direttamente, oppure attraverso un intermediario abilitato incaricato. Il mancato invio della Comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito d’imposta residuo, che quindi, in assenza di Comunicazione, a partire dal 17 marzo 2023 non potrà più essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

 

L’oggetto della comunicazione sono i crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica e gas naturale) maturati nel terzo trimestre 2022, e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022 sia dalle imprese “energivore” e “gasivore”, sia dalle imprese diverse dalle precedenti (di cui all’art.  6 del D.L. n. 115/2022, all’art. 1 del D.L. n. 144/2022 e all’art. 1 del D.L. n. 176/2022).

 

Come precisato nel Provvedimento di approvazione del modello di Comunicazione, per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola Comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare del credito già utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 fino alla data della Comunicazione stessa.

 

2. I casi in cui la Comunicazione non deve essere inviata

Il Provvedimento chiarisce che la Comunicazione non deve, invece, essere inviata, nel caso in cui il beneficiario del credito d’imposta abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24.

 

Un'altra importante precisazione del Provvedimento è quella secondo cui, nella premessa che ciascuno dei crediti d'imposta in questione può essere ceduto solo per intero, la Comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la Comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito. 

 

È stato anche chiarito che l’invio della Comunicazione dei crediti in esame non esclude la possibilità di inviare successivamente la Comunicazione della cessione del credito.