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Emanuele Falorni - 06/05/2022

Tax News 10/2022 del 06.05.2022

Crediti d’imposta per il consumo di energia elettrica e gas naturale, a favore delle imprese energivore e non energivore

Con la presente Taxnews illustriamo i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti dai Decreti “Energia” n. 17 e n. 21, emanati nel mese di marzo 2022 e dal D.L. n. 4/2022, sia a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (che la norma definisce energivore), nonché di quelle a forte consumo di gas naturale, sia a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale.

1. Contributi straordinari per le imprese “energivore” (D.L. n. 17/2022)

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, a condizione che  i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

 

In aggiunta al predetto credito d’imposta, si rammenta il precedente contributo straordinario di cui all’art. 15 del D.L. n. 4/2022, il quale ha previsto, a favore delle medesime imprese energivore, un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

 

Per le imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, inoltre, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

2. Definizione di imprese “energivore”

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono quelle individuate dall’art. 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, mentre le imprese a forte consumo di gas naturale sono quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, ed hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

 

3. Contributi straordinari per le imprese “diverse” da quelle ”energivore” (D.L. n. 21/2022)

A favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del D.L. 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

4. Modalità di utilizzo del credito d’imposta per le imprese "energivore" e "non energivore"

Come chiarito dalle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 14 aprile 2022 e n. 13 del 21 marzo 2022 (che hanno istituito i relativi codici tributo da utilizzare con il modello F24) e previsto dagli articoli numeri 3, 4 e 9 del D.L. n. 21/2022, tutti i predetti crediti d’imposta (quelli di cui al Decreti “Energia” numeri 17/2022 e 21/2022 e quello  di cui all’art. 15 del D.L. n. 4/2022, sopra illustrati), a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, nonché quelli a favore delle imprese non energivore, possono essere utilizzati in compensazione per pagare tributi e contributi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, mediante modello F24 che dovrà essere inoltrato esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (non è quindi ammesso l’home banking), oppure, tali crediti possono essere ceduti a terzi, ma in tal caso devono essere ceduti per l’intero importo. Sia l’utilizzo dei crediti in compensazione sia la loro cessione devono avvenire entro il 31 dicembre 2022. In caso di cessione del credito d’imposta è richiesto il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

 

Con la Risposta emanata dall’Agenzia delle Entrate il 12 aprile 2022, in risposta a quesiti sui bonus energia in esame, è stato chiarito che, per tutti i crediti d’imposta sopra illustrati, “le norme sopra indicate non ostino all'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto”. Il chiarimento riguarda tutti i bonus energia: quelli di cui ai Decreti “Energia” numeri 17/2022 e 21/2022 e di cui all’art. 15 del D.L. n. 4/2022.

 

I predetti crediti d’imposta non sono soggetti al limite annuale di 250.000 euro relativo ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e non sono soggetti nemmeno al limite annuo di 2 milioni di euro di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000, che riguarda i crediti d’imposta e i crediti contributivi compensabile con il sistema F24 di cui al D.Lgs n. 241/1997.