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Emanuele Falorni - 02/08/2021

Tax News 9/2021 del 02.08.2021

Decreto Sostegni Bis – novità per le imprese in sede di conversione in legge

Con la presente Taxnews iniziamo l’illustrazione delle principali misure di aiuto alle imprese colpite dalla pandemia Covid-19, introdotte in sede di conversione del Decreto Sostegni Bis, D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021 n. 106. In particolare, diamo conto dell’estensione del Tax Credit sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto e all’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuale alle compensazioni orizzontali mediante modello F24.

1. Estensione del Tax Credit per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione - istanza dal 4 ottobre 2021

L’art. 32 del Decreto prevede l’estensione del Tax Credit per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e degli utenti. Sono agevolate le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per le quali spetta un credito d’imposta pari al 30% delle medesime spese, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, con un budget previsto per la misura che non potrà superare i 200 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Potranno beneficare del Tax Credit i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

 

Per accedere al nuovo credito d’imposta occorrerà presentare un’apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, a cura del contribuente, oppure attraverso un intermediario abilitato.

 

Spese ammissibili al Tax Credit sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi per COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

1.2 La procedura del Tax Credit sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Come stabilito dal Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito d’imposta teorico (30% delle spese sostenute con un tetto di 60.000 euro), l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (200 milioni per il 2021). Tale percentuale sarà resa nota con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 12 novembre 2021.

 

A seguito della presentazione della predetta comunicazione telematica, al massimo entro 5 giorni sarà rilasciata una ricevuta di presa in carico, ovvero di scarto. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui si rende nota la percentuale spettante. Il modello F24 contenente la compensazione dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e non sarà quindi possibile utilizzare l’home banking: è attesa un’apposita Risoluzione che recherà le istruzioni ed il codice tributo da utilizzare nel modello F24.

 

Si evidenzia che il credito d’imposta in esame non è soggetto al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro, riferito ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e non è soggetto nemmeno al limite massimo dei crediti d’imposta compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, che per il 2021 è pari a 2milioni di euro. Esso, inoltre, non è tassato ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

 

2. Innalzamento del tetto annuale per le compensazioni orizzontali dei crediti d’imposta mediante F24

Con l’art. 22 del decreto in commento, al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’utilizzo della compensazione orizzontale con debiti tributari, contributivi e premi INAIL, dal 1° gennaio 2021 è stato innalzato a 2 milioni di euro per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Si tratta del tetto di 700.000 euro, che per il solo anno 2020 era stato innalzato ad euro 1 milione e che per quest’anno è stato ulteriormente elevato a 2 milioni di euro.

 

3. Proroga anche per il 2021 della compensazione dei crediti commerciali verso la PA con i debiti a ruolo

L’art. 1, comma 17-bis del Decreto, ha prorogato anche per il 2021 la possibilità di compensare i debiti iscritti a ruolo, per i quali sono state emesse le relative cartelle esattoriali, con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Con la limitazione che ne possono beneficiare solo i contribuenti per i quali i carichi sono stati affidati all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2020. Si rammenta che i crediti commerciali verso la Pubblica amministrazione compensabili sono solo quelli certi, liquidi, esigibili e certificati.

 

 

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