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Emanuele Falorni - 11/03/2022

Tax News 6/2022 del 11.03.2022

Norme straordinarie sulla copertura delle perdite dell’esercizio 2021 e convocazione delle assemblee

Con la presente Taxnews illustriamo le nuove norme del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (cosiddetto Milleproroghe), convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, in tema di sterilizzazione delle perdite 2021 e modalità di convocazione delle assemblee di bilancio.

1. Recuperabilità entro il 2026 per le perdite dell’esercizio 2021

Per effetto dell’art. 6 del Decreto Milleproroghe, le perdite del bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta del bilancio 2021), potranno essere recuperate entro il quinto esercizio successivo. Si tratta della riproposizione anche per l’anno 2021 della norma già prevista per l’esercizio 2020.

 

2. Sospensione delle norme del Codice Civile in caso di perdite superiori al terzo del capitale

Per le società per azioni è dunque stata disposta la sospensione di alcune norme del Codice Civile (si tratta dei commi secondo e terzo dell’art. 2446). In particolare, anche per l’esercizio 2021, in caso di capitale diminuito di oltre un terzo a causa delle perdite, è stata sospesa l’applicazione della norma secondo la quale, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite di bilancio (anche questa norma è stata sospesa).

 

Con le nuove norme, il nuovo termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, pena l’obbligo di riduzione proporzionale del capitale stesso, è posticipata al quinto esercizio successivo: l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà dunque ridurre il capitale in proporzione delle perdite, se queste non risulteranno riassorbite. Anche per le società a responsabilità limitata è stata sospesa, come sopra, l’applicazione dell’analoga norma (art. 2482 bis del Codice Civile), in caso di perdite superiori al terzo del capitale.

 

3. Sospensione delle norme del Codice Civile in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del limite legale

Sempre per le società per azioni, è stata sospesa, anche per l’anno 2021, la norma (art. 2447 del Codice Civile) secondo la quale, qualora, a seguito delle perdite, il capitale si riduce al di sotto del limite legale, gli amministratori o il consiglio di gestione, e, in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore al predetto limite, oppure deliberare la trasformazione delle società. A seguito della predetta sospensione, la decisione di ricostituire il capitale come previsto dall’art. 2447 del Codice Civile potrà essere differita fino all’Assemblea che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui è emersa la perdita che ha portato il capitale sotto il limite legale. Anche per le società a responsabilità limitata è stata sospesa l’applicazione dell’analoga norma, in caso di capitale sceso al di sotto del minimo legale, prevista dall’art. 2482 ter del Codice Civile.

 

Coerentemente, la nuova norma in esame ha previsto che, fino all’assemblea del quinto esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale (ex art. 2484, comma 1, n, 4, del Codice Civile); scioglimento che scatterebbe in mancanza di provvedimenti presi per la sua ricostituzione. Fino al predetto termine, non opera neppure la causa di scioglimento per la perdita del capitale sociale delle società cooperative, prevista dall’art. 2545 duodecies del Codice Civile.

 

Il quinquennio concesso per la copertura delle perdite del 2021 è autonomo rispetto a quello per la copertura delle perdite del 2020. Pertanto, le perdite relative all’esercizio 2020 dovranno essere recuperate o coperte entro l'approvazione del bilancio relativo al 2025 (ossia nel 2026), le perdite del 2021 dovranno essere recuperate o coperte entro i termini per l'approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile o giugno 2027, in sede di assemblea che andrà ad approvare il risultato dell'esercizio 2026.

Si evidenzia che, considerato che il Milleproroghe ha sospeso solo l’applicazione di specifiche individuate norme del Codice Civile, la sterilizzazione delle perdite 2021 non ha effetti sulle altre conseguenze che il Codice fa derivare dall’emersione di perdite.

Pertanto continuano ad applicarsi le norme secondo le quali:

  • se si verifica una perdita del capitale sociale, la società non potrà distribuire dividendi fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433, comma 3, del Codice Civile);
  • se la riserva legale viene diminuita scendendo al di sotto del quinto del capitale sociale, tale riserva deve essere reintegrata (art. 2430 del Codice Civile);
  • le perdite possono incidere sui limiti previsti dall'art. 2412 del Codice Civile, entro i quali la società per azioni è legittimata all'emissione di obbligazioni: la norma stabilisce infatti che le obbligazioni emesse non possono eccedere il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Si rimarca, infine, che, come previsto dall’art. 6 del D.L. n. 23/2020, le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

4. Regole per le assemblee di bilancio che si tengono nel 2022

L’art. 3, comma 1, del Milleproroghe, è intervenuto sul comma 7 dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, stabilendo che le disposizioni dell’art. 106 continuano ad applicarsi alle assemblee tenute fino al 31 luglio 2022. Quindi, anche per quest’anno e fino al 31 luglio 2022, anche in deroga alle diverse disposizioni dello Statuto, le assemblee potranno tenersi in videoconferenza mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Anche il voto potrà essere espresso in via elettronica. È inoltre possibile adottare le decisioni con consultazione scritta ex art. 2479, comma 3, del Codice Civile, anche se non prevista dallo Statuto. Non è quindi necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Tutte le predette regole si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

 

5. Termine di approvazione del bilancio 2021

Non è stato invece prorogato il termine legale per l’assemblea che approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, che resta quello dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 del Codice Civile), salva la possibilità di beneficiare del maggior termine di 180 giorni anche per i bilanci del 2021, ove prevista dallo Statuto, solo nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

 

In questi casi gli amministratori devono segnalare, nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione, mentre per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere precisate nella Nota integrativa.

Si evidenzia,  al riguardo, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società che giustifichino il rinvio dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio, l’opportunità che gli amministratori procedano alla redazione di un verbale di differimento entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio sindacale ed all’incaricato della revisione legale (sul tema non è espressamente previsto un parere dell’organo di controllo).