FiderConsult Management Advisory Services
...
...

Emanuele Falorni - 21/01/2022

Tax News 3/2022 del 21.01.2022

Novità e semplificazioni dei modelli Intrastat

Con la presente Taxnews continuiamo l’illustrazione delle principali novità tributarie per le imprese, in vigore dal 1° gennaio 2022, in particolare, le novità nei modelli Intrastat.

1. Le semplificazioni e le novità dei modelli Intrastat

 

Con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, in adeguamento della disciplina comunitaria, sono state introdotte diverse semplificazioni nei modelli Intrastat, che sono anche stati adeguati alla disciplina comunitaria delle operazioni di call-off stock.

 

Le nuove disposizioni, di seguito illustrate, si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Quindi non sono interessati dalle novità in esame gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre 2021 ovvero all’ultimo trimestre 2021, in scadenza il prossimo 25 gennaio 2022.

 

Ai sensi della predetta Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23 dicembre 2021, n. 493869/RU:

  • è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti di beni e di servizi (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) con cadenza trimestrale;

  • la soglia di presentazione con cadenza mensile (acquisto di beni) è innalzata a 350.000 euro (dai precedenti 200.000 euro). L’obbligo della presentazione scatta qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

  • negli elenchi Intrastat acquisti di beni (INTRA 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative:
    • allo Stato del fornitore;
    • al codice IVA del fornitore;
    • all’ammontare delle operazioni in valuta.

Negli elenchi Intrastat acquisti di servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono abolite le seguenti informazioni:

  • il codice IVA del fornitore
  • l’ammontare delle operazioni in valuta;
  • le informazioni relative alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di servizi (INTRA 2-quater), resta invariato l’obbligo di presentazione (mensilmente), soltanto se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

 

Negli elenchi Intrastat cessioni di beni (INTRA 1-bis) è stato, invece, introdotta a fini statistici, l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

 

Oltre alle predette novità, si evidenzia che:

  1. è stata introdotta una semplificazione sia per le cessioni che per gli acquisti di beni intracomunitari, con spedizioni e arrivi di valore inferiore a euro 1.000. Infatti, per tali trasferimenti non è obbligatorio (restando facoltativo) indicare in modo dettagliato il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico “99500000”;

  2. in merito alla compilazione del codice della natura della transazione, vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi), è stato stabilito che i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o, in caso di inizio attività, presumono di effettuare nell’anno in corso, trasferimenti intracomunitari (spedizioni o arrivi) in misura superiore a 20 milioni di euro, dovranno indicare, oltre alla compilazione del dato a una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra del predetto codice della natura della transazione (colonna B). I soggetti che non superano la soglia del 20 milioni di euro possono scegliere liberamente di indicare i dati relativi alla natura della transazione con una cifra oppure con 2 cifre.

 

Nell’ambito delle semplificazioni delle operazioni di call-off stock di cui al D.Lgs n. 192/2021 che ha recepito la direttiva  comunitaria sulle “Quick fixes” (“soluzioni rapide”), Direttiva Ue n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018, con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane in commento, è stata introdotta una nuova sezione nel modello (INTRA 1- sexies), a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022, mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (cosiddetto call-off stock).

 

Al riguardo, si evidenzia che il call-off stock (anche detto consignment stock) si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione.

Per esigenze di semplificazione, in attuazione del decreto di recepimento della direttiva Quick fixes,  quando l’operazione ha luogo tra due soggetti passivi, la stessa è considerata, a determinate condizioni, una cessione non imponibile IVA nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo, nel momento in cui l’acquirente preleva i beni dal magazzino, ossia quando si realizza il trasferimento di proprietà, evitando così che il cedente debba identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del cliente (quello di arrivo), per rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” al momento di arrivo dei beni.