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Emanuele Falorni - 03/01/2023

Tax News 1/2023 del 03.01.2023

Novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023

Con la presente Taxnews iniziamo l’illustrazione delle principali novità fiscali per le imprese, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

1. Proroga al 1° trimestre 2023 dei crediti d’imposta per il consumo di energia elettrica e di gas

Si riconoscono anche per le spese sostenute nel 1° trimestre 2023, aumentandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

 

Si tratta in particolare:

 

  • del credito d’imposta per le imprese “energivore”, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell’anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa;

 

  • del credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, “diverse dalle imprese energivore” di cui sopra, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

 

  • del credito d’imposta per le imprese “gasivore”, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

 

  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per le imprese “non gasivore”, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei predetti crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

 

2. Novità in tema di contabilità semplificata per le imprese minori

Le soglie di ricavi che se non superate consentono alle imprese di essere ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, sono elevate a:

  • 500.000 euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi, rispetto alla precedente soglia di 400.000 euro;
  • 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività (tipicamente cessione di beni), rispetto alla precedente soglia di 700.000 euro.

 

3. Fabbricati strumentali delle imprese del commercio al dettaglio ammortizzabili al 6%

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodo d’imposta (quindi fino al 2027 per i contribuenti “solari”), le imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio, con codice ATECO compreso tra quelli elencatati nell’art. 1, comma 66, della Legge di Bilancio 2023 in commento, potranno ammortizzare al 6% i fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa.

 

E’ inoltre previsto che le predette imprese del commercio al dettaglio, il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa (sono gli immobili merce), dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti del TUIR, possono ammortizzare al 6% i fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori del commercio al dettaglio di cui al predetto comma 66 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

 

4. Proroga al 1° gennaio 2024 della decorrenza della “plastic tax” e della “sugar tax

L’applicazione della nuova imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego (la cosiddetta “plastic tax” di cui ai commi da 634 a 650 della Legge n. 160/2019) e l’imposta sul consumo di bevande analcoliche, cosiddette “bevande edulcoranti”, di cui ai commi da 661 a 664 della Legge n. 160/2019, sono state rinviate al 1° gennaio 2024 (dalla precedente decorrenza prevista per il 1° gennaio 2023).

 

5. Riduzione della tassazione dei premi di risultato erogati dalle imprese

Per i premi di risultato erogati dai datori di lavoro nell’anno 2023, la relativa imposta sostitutiva (sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali) è stata ridotta dal 10% al 5%. L’aliquota flat del 5% si applica ai premi di risultato entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, elevati a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

La riduzione della tassazione riguarda dunque i premi di risultato (previsti dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015), di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Si ricorda che la tassazione agevolata dei premi di risultato riguarda soltanto quelli erogati da aziende del settore privato, a favore di lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi di risultato in commento.

 

Resta ferma la possibilità, per il lavoratore, di scegliere di sostituire, anche parzialmente, il valore monetario del premio di risultato con benefit o misure di welfare, che il datore di lavoro mette a disposizione, ex art. 51 del TUIR (anche attraverso l’utilizzo di “voucher”). In caso di premio di Risultato convertito in Welfare, in genere, si applica una detassazione totale, sempre entro il limite del premio di 3.000 euro lordi.

 

6. Novità per l'attività occasionale svolta sotto la direzione altrui

È stato aumentato da 5.000 euro a 10.000 euro il limite annuo dei compensi annuali occasionali che un utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale (di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017), può acquisire con riferimento alla totalità dei prestatori. Si tratta del libretto di famiglia per le prestazioni rese ai privati e del “contratto di Prestazione Occasionale (PrestO)" per le imprese e i professionisti, la cui disciplina garantisce un minimo di tutela previdenziale, normativa e assistenziale a favore dei prestatori di prestazioni occasionali o saltuarie.

 

Si rammenta, al riguardo, che la possibilità di attuare prestazioni di lavoro occasionale è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di:

 

- 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

10.000 euro, erogabili da ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (soglia precedente pari a 5.000 euro);

- 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

 

La norma in esame interviene poi sui limiti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54- bis, comma 14, del D.L. n. 50/2017, disponendo un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 (invece di 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

L’innalzamento del limite della forza lavoro a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato vale anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo (in favore delle quali, in precedenza, il limite era di 8 lavoratori), per le quali viene altresì abrogato il riferimento al ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.).