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Emanuele Falorni - 02/02/2023

Tax News 6/2023 del 02.02.2023

Novità in tema di lavoro a favore delle imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023

Con la presente Taxnews si illustrano le principali novità per le imprese, in tema di lavoro, contenute nella Legge di Bilancio 2023, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, tra le quali si segnala la riduzione del cuneo fiscale, le agevolazioni per le imprese che assumo giovani under 36 e donne svantaggiate, la nuova agevolazione per le aziende che assumono titolari di reddito di cittadinanza, le modifiche in tema di lavoro agile, la proroga della “decontribuzione sud” e i provvedimenti per fronteggiare le situazioni di crisi.

1. Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti

Anche per il 2023 vengono stanziate risorse per il taglio del c.d. cuneo fiscale, ossia il rapporto esistente tra il netto percepito dal lavoratore ed il costo del lavoro complessivo sostenuto dalle imprese. In linea con quanto previsto per l’anno 2022, beneficeranno della riduzione soltanto i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici.

 

La riduzione ha ad oggetto esclusivamente l’aliquota contributiva IVS a carico dei lavoratori dipendenti, restando invariate quelle a carico dei datori di lavoro.

 

In particolare, viene previsto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, a carico del lavoratore, nelle seguenti misure:

 

  • esonero contributivo mensile del 3% a favore dei lavoratori la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

 

  • esonero contributivo mensile del 2% a favore dei lavoratori la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia superiore a 1.923 euro ma non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Per le retribuzioni mensili superiori a 2.692 euro non è previsto alcun esonero contributivo.

 

Il parametro di riferimento per determinare la spettanza dell’esonero è mensile, con la conseguenza che, in relazione all’ammontare mensile dell’imponibile il beneficio potrà spettare o meno, o potrà spettare in percentuale differente.

 

2. Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori “under 36”

Al fine di rilanciare l’occupazione stabile dei giovani, viene esteso anche all’anno 2023 l’esonero contributivo totale (già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022) a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, nel corso del 2023, lavoratrici e lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai intrattenuto, nel corso della propria vita lavorativa, rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’esonero contributivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

 

Il beneficio consiste in uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le imprese ubicate nel Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

Rispetto agli anni precedenti, la Legge di Bilancio 2023 ha disposto un innalzamento del limite annuo massimo di esonero fruibile: da 6.000 euro a 8.000 euro.

 

Si evidenzia che l’erogazione di tale esonero è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea e non si applica ai rapporti di apprendistato, ai contratti di lavoro domestico e ai lavoratori che operano nel settore finanziario o qualora l’assunzione abbia ad oggetto una figura dirigenziale.

 

L’esonero contributivo in esame non si applica ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei sei  mesi  precedenti l'assunzione, e che procedano, nei nove mesi successivi alla stessa,  a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

3. Esonero contributivo per promuove l’occupazione femminile

Al fine di sostenere l’occupazione del personale femminile, viene esteso all’anno 2023 anche l’esonero contributivo a favore delle aziende che assumono per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 le seguenti categorie di lavoratrici, c.d. svantaggiate dal punto di vista occupazionale:

 

  • donne di età pari o superiore a 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi;

 

  • ovvero indipendentemente dall’età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

 

  • donne di qualsiasi età residenti in Regioni/Comuni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (il riferimento è alla Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea per l’Italia per il periodo 2022-2027);

 

  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (si veda Decreto Ministeriale n. 327 del 16 novembre 2022).

 

Il beneficio consiste in uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100% per un periodo massimo di 12 mesi, se l’assunzione avviene con contratto a termine, ovvero 18 mesi se l’assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato o a seguito di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

 

L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Rispetto agli anni precedenti, la Legge di Bilancio 2023 ha disposto un innalzamento del limite massimo annuo di esonero fruibile, che passa da 6.000 euro a 8.000 euro.

 

Anche l’erogazione di tale esonero è condizionata all’autorizzazione preventiva della Commissione Europea e non si applica ai datori di lavoro domestico.

 

4. Esonero contributivo per le assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

Al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, viene introdotta, a favore dei datori di lavoro che nel corso dell’anno 2023 assumono tali soggetti a tempo indeterminato, una nuova agevolazione, che si affianca, in misura alternativa, a quella già preesistente.

 

Si ricorda, infatti, che è già in vigore, a decorrere dall’anno 2019, un beneficio a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza (ex art. 8 del D.L. n. 4/2019) che consiste nel riconoscimento a favore del datore di lavoro di un esonero contributivo mensile pari all’importo del reddito di cittadinanza percepito dal soggetto a rischio di emarginazione sociale, per una durata pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità di reddito già percepite dal beneficiario (con un minimo di 5 mensilità).

 

A decorrere dall’anno 2023, i datori di lavoro potranno dunque, alternativamente a quanto sopra, scegliere di beneficiare della nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

 

Detta agevolazione prevede che ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti percettori di reddito di cittadinanza è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 

Anche tale agevolazione di esonero è condizionata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

 

5. Decontribuzione Sud

La Commissione europea, con decisione del 6 dicembre 2022 (C(2022) 9191 final), ha prorogato l’applicabilità della cosiddetta “decontribuzione Sud” sino al 31 dicembre 2023.

 

Pertanto, i datori di lavori privati operanti nel Mezzogiorno potranno continuare a beneficiare fino al 31 dicembre 2023 dello sconto generalizzato del 30% sulla contribuzione carico del datore di lavoro dovuta per le prestazioni di lavoro dipendente rese nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (ex art. 1, commi da 161 a 167 della Legge n. 178/2020).

 

Questo esonero non prevede un massimale nell’importo per singolo lavoratore/lavoratrice, ma prevede un massimale di 2 milioni di euro per impresa (300.000 euro per impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacultura). Sono escluse dall’agevolazione le imprese dei settori finanziario e agricolo, gli enti ecclesiastici e i datori di lavoro domestico.

 

6. Novità in materia di Smart Working

La legge di Bilancio 2023 non ha prorogato lo Smart Working semplificato oltre il 31 dicembre 2022 per la generalità dei lavoratori dipendenti. Pertanto, le imprese saranno ora obbligate, per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, a sottoscrivere con i propri lavoratori accordi individuali, secondo le modalità ordinarie previste dall’art. 19 della Legge n. 81/2017, per i quali lo Studio potrà assistervi.

 

Si evidenzia, al riguardo, che la sottoscrizione dell’accordo diventa ora anche condizione essenziale per poter effettuare, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula, la comunicazione telematica al Ministero, utile anche ai fini della copertura assicurativa INAIL.

 

Lo Smart Working semplificato viene prorogato sino al 31 marzo 2023 esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da particolari patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 (c.d. soggetti fragili).

 

Non viene prorogato il diritto al lavoro agile per i genitori di figli con meno di 14 anni, che si è esaurito il 31 dicembre 2022, mentre permane la priorità al lavoro agile per le seguenti categorie di lavoratori:

  • genitori con figli fino a 12 anni di età (o figli disabili senza limiti di età);
  • lavoratori disabili gravi e “caregivers”.

Si rammenta che il Protocollo Nazionale per il lavoro agile sottoscritto dal Ministero del Lavoro e le Parti Sociali il 7 dicembre 2021 richiama le aziende alla promozione di iniziative di formazione ed informazione, sia con riguardo agli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2007 sia con riguardo all’utilizzo degli strumenti informatici ed alla protezione dei dati, anche attraverso specifiche policy aziendali.

 

7. Provvedimenti di Cassa integrazione

Con la legge di Bilancio 2023 in commento sono stati introdotti o confermati diversi provvedimenti, al fine di sostenere l’occupazione e fronteggiare le situazioni di crisi.

 

Tra i principali provvedimenti si evidenziano:

 

  • il rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;

 

  • la proroga per l’anno 2023 delle misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti di imprese del settore dei call-center. La misura è subordinata all’emanazione di specifici Decreti Ministeriali, e prevede l’erogazione, in deroga alla vigente normativa, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale;

 

  • la proroga, per l’anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva. La misura potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 mesi;

 

  • la proroga, per il triennio 2021 -2023, del trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziale. Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel triennio;

 

  • la conferma, anche per il biennio 2023 -2024, della possibilità, per le aziende con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere, in deroga ai limiti massimi previsti, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale. Tale ulteriore periodo è di 6 mesi per la causale “crisi aziendale”, mentre è di 12 mesi per le causali “riorganizzazione aziendale” e “contratto di solidarietà”;

 

  • la conferma, anche per il biennio 2022 -2023, della possibilità di ricorrere, in deroga ai limiti previsti dalla legge, al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica;

 

  • la conferma, anche per l’anno 2023, al fine di sostenere le transizioni occupazionali, di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. L’istituto è utilizzabile per un periodo massimo di 12 mesi in relazione alle causali di riorganizzazione aziendale;

 

  • la proroga al 30 giugno 2023 del termine entro il quale i Fondi di solidarietà bilaterale dovranno adeguarsi alla disciplina in materia di cassa integrazione disposta dal D. Lgs.  n. 148/2015.