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Emanuele Falorni - 13/01/2022

Tax News 1/2022 del 13.01.2022

Novità per i lavoratori autonomi occasionali e istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

Con la presente Taxnews vi informiamo in merito alle novità per i lavoratori autonomi occasionali ed all’istituzione dell’Assegno unico universale per i figli a carico, previsto dal D.Lgs. n. 230 del 29 dicembre 2021. Talune novità relative ai lavoratori autonomi occasionali hanno la scadenza del prossimo 18 gennaio.

1. Nuova comunicazione preventiva ante avvio dei lavori autonomi occasionali

Con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015, è stato disposto che l’attività dei lavoratori autonomi occasionali debba essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (in ragione del luogo dove si svolge la prestazione), da parte del committente.

 

Con Nota del Ministero del Lavoro n. 29 dell’11 gennaio 2022, è stato chiarito che:

 

  • l’obbligo di preventiva comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;

 

  • la nuova disposizione interessa soloi lavoratori autonomi occasionali”, vale a dire i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 del Codice Civile, riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”, e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del TUIR D.P.R. n. 917/1986.

Come precisato dal Ministero del Lavoro, sono esclusi dall’obbligo di preventiva comunicazione:

 

  • le collaborazioni coordinate e continuative;

  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto: si tratta delle “prestazioni occasionalI”, utilizzate soprattutto nei settori agricolo, alberghiero e turistico (cosiddetti Voucher INPS);

  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nell’art. 2229 del Codice Civile, ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame (e dunque da comunicare);

  • i rapporti di lavoro, come quello dei rider, “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

 

Circa la tempistica della nuova comunicazione preventiva delle collaborazioni occasionali:

 

  1. per tutti i rapporti di lavoro occasionali iniziati successivamente all’11 gennaio 2022 (data di pubblicazione della Nota del ministero del Lavoro), la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico;

  2. per tutti i rapporti di lavoro occasionali avviati prima, ma in essere alla data dell’11 gennaio 2022 (di emanazione della Nota del Ministero del Lavoro in commento), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022;

 

In particolare, la comunicazione preventiva deve essere effettuata mediante sms o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Al riguardo è previsto che il Ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

 

Nelle more, attualmente la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, i committenti devono conservare una copia della comunicazione, che potrà essere richiesta in sede di eventuale controllo dal personale ispettivo.

 

Circa il contenuto della comunicazione, essa potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, con i seguenti contenuti minimi (in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa):

 

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

2. Nuovo assegno unico e universale per i figli a carico

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare sul portale dell’INPS la domanda per richiedere il nuovo Assegno unico e universale per i figli a carico. La domanda va presentata in via telematica, accedendo al sito web dell’INPS (con SPID, CIE o CNS), o attraverso gli istituti di Patronato, da parte di uno dei due genitori o, in mancanza, da chi esercita la potestà genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, oppure, dal maggiorenne per sé stesso, da un affidatario, o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato. Si tratta di una misura strutturale con domanda da presentare ogni anno.

 

La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. Proprio per questa ragione è prevista la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

 

L’Assegno unico decorre dal 1° marzo 2022 e, quindi, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 nulla cambia. Dal 1° marzo al 31 dicembre si applicherà l’Assegno unico universale, che da marzo assorbirà gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e il premio alla nascita (Bonus mamma domani), nonché, ma solo per i figli a carico fino a 21 anni, anche le detrazioni fiscali IRPEF. Quindi, questi ultimi istituti dal mese di marzo 2022 non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione. Con l’Assegno unico restano in vita il bonus asili nido e la possibilità di fruire delle detrazioni sostenute sulle spese per i figli a carico di qualsiasi età, come, ad esempio, quelle relative a istruzione, spese mediche, ecc.

 

Come precisato dall’INPS nel messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2022, l’assegno unico decorre dalla mensilità di marzo 2022 (non si perderà quindi nessuna delle mensilità spettanti). Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 in poi, la prestazione decorre, invece, dal mese successivo a quello di presentazione.

 

Quanto all’effettiva erogazione, l’assegno è erogato dall’l’INPS e non transiterà quindi nel cedolino paga dei dipendenti o nelle pensioni. L’INPS ha precisato che per le domande presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2022, i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo 2022; mentre per le domande presentate successivamente, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo, ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico. Il pagamento avverrà con accredito su IBAN intestato al richiedente (conto corrente bancario o postale, carta di credito o di debito o libretto di risparmio) o consegna di contante presso uno sportello postale.

 

L’importo è in funzione del numero dei figli e dell’ISEE, secondo un articolato meccanismo. In particolare, l’importo è pari a:

 

  • 175 euro mensili per ciascun figlio minorenne, in presenza di un ISEE fino a 15.000 euro, per livelli di ISEE superiori l’importo si riduce gradualmente fino alla cifra minima di 50 euro mensili;
  • 85 euro mensili per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, in presenza di un ISEE fino a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori l’importo si riduce gradualmente fino alla cifra minima di 25 euro mensili;

 

Inoltre, sono previste maggiorazioni per ciascun figlio superiore al secondo e per ciascun figlio con disabilità e per madri di età inferiore a 21 anni. Per definire l’importo dell’Assegno unico e universale è dunque necessario presentare un ISEE valido e corretto. È possibile anche presentate la domanda senza ISEE, ma in questo caso si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno unico (50 euro per i figli minori e 25 per i maggiorenni). Sarà comunque possibile inviare l’ISEE successivamente, e avere accesso all’importo specifico per il proprio nucleo familiare. Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno verranno riconosciuti tutti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

 

3. I beneficiari dell’assegno unico universale

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

4. I requisiti del soggetto che richiede l’assegno unico universale

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio è richiesto che il richiedente l’Assegno unico sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, ovvero:

 

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

  • sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

  • sia residente e domiciliato in Italia;

  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.