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Emanuele Falorni - 17/02/2022

Tax News 5/2022 del 17.02.2022

Nuovi contributi a fondo perduto e crediti d’imposta per le imprese del turismo nel decreto PNRR

Con la presente Taxnews illustriamo i nuovi incentivi introdotti per le imprese turistiche, in forma di credito d’imposta e contributi a fondo perduto, anche cumulabili, dal D.L. n. 152/2021, nell’ambito della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

1. Nuovi sostegni alle imprese del turismo

Con l’art. 1 del Decreto attuativo del PNRR, D.L. n. 152 del 6 novembre 2021,  convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2021, n. 233, è stato introdotto un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi agevolati previsti dalla legge, sostenuti dalle imprese turistiche, realizzati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.

 

2. I soggetti destinatari dei nuovi sostegni al settore turistico

I soggetti che possono beneficiare dei sostegni in commento sono i seguenti:

 

  • imprese alberghiere;

  • imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;

  • imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;

  • nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

 

La norma precisa che gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui sopra.

 

I soggetti beneficiari devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, oppure, devono essere proprietari degli immobili oggetto dell’intervento agevolato presso cui è esercitata l’attività ricettiva o il servizio turistico.

 

3. Gli interventi agevolati dai nuovi sostegni al settore turistico

Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese, sostenute incluse le spese di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

 

  1. interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

  2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

  3. interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) – manutenzione straordinaria, c) – interventi di restauro e risanamento conservativo, d) – interventi di ristrutturazione edilizia, ed e.5) – manufatti leggeri ed altre strutture, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b);

  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

  5. interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale (esclusione introdotta dall’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021);

  6. l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi edilizi di cui precedente lettera c), e che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni oggetto d’investimento prima del completamento dell’ammortamento degli stessi (questo intervento agevolato è stato aggiunto dall’art. 4 dell’Avviso pubblico attuativo del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021).

 

L’Avviso attuativo del 23 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Turismo precisa che tutti gli interventi agevolati, a pena di decadenza dall’incentivo, devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia, attiva alla data di presentazione della domanda. Ulteriori requisiti sono fissati dall’Avviso pubblico del Ministero dello sviluppo del 23 dicembre 2021, tra i quali, la regolarità contributiva (DURC), la posizione regolare rispetto alla normativa antimafia e la situazione di regolarità fiscale, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero mediante certificato dell’Agenzia delle Entrate.

 

4. Le spese ammissibili per gli interventi agevolati nel settore turistico e relativa tempistica

Le spese ammissibili per gli interventi agevolati elencati nel precedente paragrafo 3 sono dettagliate nell’elenco delle spese ammissibili pubblicate il 4 febbraio 2022 sul sito web del Ministero del turismo del 4 febbraio 2022 (All. “SPESE AMMISSIBILI” alla presente Taxnews) in attuazione dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR e l’effettività del sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro, o da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all’albo, o da un consulente del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

 

Gli interventi devono iniziare entro 6 mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro 24 mesi dalla predetta pubblicazione. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga, ma la conclusione deve avvenire comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

 

5. Il calcolo delle agevolazioni per le imprese del turismo

Alle imprese beneficiarie in possesso dei requisiti di legge e di quelli stabiliti dal citato Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 è riconosciuto:

 

  1. un credito d’imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili per gli interventi agevolati realizzati dal 7 novembre 2021 (giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 152/2021) e fino al 31 dicembre 2024, nonché per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. Il predetto credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’anno successivo alla realizzazione degli interventi e non oltre il 31 dicembre 2025;

  2. un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino a1 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Tale contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall’art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. n. 152/2021. Il contributo a fondo perduto è erogabile in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, salva la possibilità di ottenere un’anticipazione non superiore al del 30% a fronte di presentazione di idonea garanzia fideiussoria. È richiesta una relazione finale, entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, che deve dare conto dei risultati e degli obiettivi conseguiti, nonché la trasmissione della rendicontazione e della documentazione antimafia.

 

Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili a condizione che tale cumulo non porti a superare il costo complessivo sostenuto per gli interventi, tenuto anche conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

 

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi in forma di credito d’imposta e/o di contributo a fondo perduto, è possibile beneficiare di un finanziamento a tasso agevolato, a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato ad interventi di riqualificazione energetica.

 

6. La procedura telematica per il riconoscimento degli incentivi al turismo

È prevista la presentazione di un’apposita istanza telematica al Ministero del turismo, attraverso la piattaforma on line, le cui modalità di accesso dovranno essere stabilite con comunicazione pubblica del Ministero prevista entro il 21 febbraio 2022 (60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021).

Quindi la piattaforma potrebbe essere “aperta” a partire dal prossimo 21 febbraio 2022. Un punto cruciale è la previsione secondo la quale le imprese, registrando il proprio profili, dovranno presentare l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma. Nella domanda on line dovranno essere indicate tutta una serie di informazioni previste dall’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021.

 

Un punto particolarmente delicato è anche la previsione secondo cui, contestualmente alla domanda telematica, l’impresa interessata dovrà allegare tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco di cui alle sezioni dell’allegato I all’Avviso del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021. Entro il termine di presentazione della domanda, tuttavia, la piattaforma del Ministero dello sviluppo di modificare più volte i dati inseriti e di presentare più volte i relativi allegati: sarà valutata esclusivamente la domanda e i relativi allegati presentati per ultimi in odine temporale.

 

Per gli incentivi in esame è stato fissato un budget di spesa di 500 milioni, eventualmente integrabile, e l’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande. Il budget è suddiviso come segue: 100 milioni nel 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per il 2025. Una riserva del 40 per cento del budget è dedicata agli interventi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.

L’erogazione avverrà in ordine cronologico delle comunicazioni di conclusione dell’intervento nel rispetto del budget di spesa.

 

Si evidenzia, infine, che gli incentivi in esame non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi e sono concessi in regime di “aiuti de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea), e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.  Il Ministero del turismo ha precisato che, comunque, si applicherà il regime di aiuti di Stato riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.

 

Allegato: Spese ammissibili