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Emanuele Falorni - 08/07/2022

Tax News 16/2022 del 08.07.2022

Oggetto: novità fiscali del Decreto semplificazioni

Con la presente Taxnews iniziamo l’illustrazione delle numerose semplificazioni e novità tributarie per le imprese, introdotte dal Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 in vigore dal 22 giugno 2022.

1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

È stata disposta l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, comma 36-decies, 36-undecies e 36 duodecies del D.L. n. 138/2011. La soppressione opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (ovvero dal periodo d’imposta 2022 per i contribuenti “solari”). Non è stata, invece, modificata la disciplina delle società non operative o di comodo di cui alla Legge n. 724/1994.

 

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove:

  • i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
  • ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo ex art. 30, comma 3 della Legge n. 724/1994.

 

Ferma restando l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo d’imposta 2021 (modello REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

 

2. Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio

Il Decreto in commento, modificando l’art. 83 comma 1 del TUIR, ha stabilito che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili (è il caso delle sopravvenienze passive) assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa: si tratta del termine per l’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973), nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto precedentemente dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31  del 24 settembre 2013),  la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.

 

3. Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – certificazione delle attività

È stata introdotta la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 commi 200 - 203-sexies della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) in condizioni di certezza operative.

Tale certificazione:

  • è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
  • può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e impar­zialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

 

Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, la certifica­zione ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto at­testato nelle certificazioni sono nulli.

 

4. Novità IRES per i settori del petrolio e dell’energia

È stata disposta l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della Legge n. 7 del 6 febbraio 2009. Si tratta dell’addizionale IRES del 4% nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti in Italia:

  • che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
  • emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
  • con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

5. Estensione temporale del reverse charge

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del reverse charge per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico, in precedenza prevista sino al 30 giugno 2022.

La proroga della disciplina è avvenuta con la direttiva 2022/890/UE. Si rammenta, al riguardo, che, a differenza di altre operazioni per le quali il meccanismo del reverse charge è previsto a regime (ad esempio nel settore edile), l’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE ne stabilisce l’ap­pli­cazione per un periodo di tempo determinato.

 

Il meccanismo del reverse charge in esame si applica alle ope­razioni individuate dall’art. 17, co. 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

6. Modifica alla disciplina del cosiddetto “esterometro

Sono state introdotte alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia con riferimento alle operazioni da rilevare che con riguardo alla disciplina sanzionatoria.

 

Viene prevista l’esclusione dalla comunicazione per gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani. Si rammenta che l’adempimento non interessa in ogni caso le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

 

È stata, inoltre, differita al 1° luglio 2022 l’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dal 1° gennaio 2022.  La nuova disciplina prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfron­taliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili. Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

7. Differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi Intrastat

È stato previsto che, a regime, l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti. Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale. La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento. La modifica ha effetto dal 22 giugno 2022.

 

8. Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche – modifica termine per il secondo trimestre

È stato modificato il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno: in luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

 

Restano invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre). Per il quarto trimestre resta fermo il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

 

9. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – novità a partire dal 2023

È stata innalzata da 250,00 a 5.000,00 euro la soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

A seguito della modifica apportata dal Decreto in commento all’art. 17, comma 1-bis, lett. a) e b), del D.L. n. 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

10. Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021

È stato prorogato da 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019.

Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della di­chia­razione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 770, della Legge n. 160/2019.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che la dichiarazione deve essere presentata anche dai soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione dal versamento dell’IMU per effetto dei decreti anti Covid (è il caso degli operatori del settore del turismo e dello spettacolo).

 

11. Proroga del termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021

È stato differito al 30 settembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione del­l’im­po­sta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30 giugno 2022. Si rammenta che ordinariamente la dichia­ra­zione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 41/2021 aveva stabilito che entro il 30 giugno 2022 dovessero essere presentate le di­chia­ra­zioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30 settembre 2022.

 

12. Monitoraggi fiscale degli intermediari finanziari – riduzione della soglia

È stato ridotto a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero in esame. Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.

 

Si tratta dell’adempimento previsto dall’art. 1 del D.L. n. 167/90, secondo cui gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e d), e gli operatori non finanziari ex art. 3, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agen­zia delle Entrate:

  • i dati di cui all’art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;
  • limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.

 

13. Razionalizzazione delle deduzioni IRAP per lavoro a tempo indeterminato

È stata semplificata la modalità di indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei di­pen­denti a tempo indeterminato. Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

 

Secondo la disciplina vigente ante modifiche in esame, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”.

In pratica, il contribuente deve:

  • innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
  • poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11, comma 4-octies del D.Lgs. n. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

 

Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i con­tri­bu­enti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (co­mun­que interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.

 

La modifica normativa introdotta risolve alla radice la questione:

  • da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il per­sonale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
  • dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con rife­ri­mento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attual­mente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”. La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Si segnala che, in ogni caso, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l’IRAP dovuta per il 2021.