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Marco Nessi - 03/06/2025

Tax News 27/2025 del 03.06.2025

Polizze catastrofali: cosa cambia per le imprese dopo la legge di conversione

Con la Legge 27 maggio 2025, n. 78 è stato convertito in legge il D.L. n. 39/2025, che disciplina l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i ri-schi catastrofali. La normativa ha introdotto scadenze differenziate, chiarito la determinazione del valore da assicurare, e specificato le condizioni ed i limiti di copertura.

1. Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenute all’obbligo tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Restano escluse:

  • le imprese agricole (ex art. 2135 c.c.), per le quali resta in vigore un diverso regime mutualistico;
  • gli immobili costruiti senza valido titolo edilizio o non oggetto di sanatoria.

 

2. Scadenze per la stipula della copertura assicurativa

La legge prevede termini differenziati in funzione della dimensione aziendale, come ridefinita dalla raccomandazione CE 2003/361/CE (per le PMI) e dalla direttiva UE 2023/2775 (per le grandi imprese):

  • Grandi imprese: entro 31 marzo 2025 (l’inadempimento non sarà sanzionato fino a 90 giorni, quindi, di fatto, sarà tollerato fino al 30 giugno 2025);
  • Medie imprese: entro 1° ottobre 2025;
  • Piccole e micro imprese: entro 31 dicembre 2025

3. Cosa deve essere assicurato

Devono essere oggetto di copertura i beni materiali iscritti all’attivo patrimoniale dell’impresa, come previsto dall’art. 2424 c.c., e in particolare:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Il valore assicurato deve essere determinato considerando il valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili e, per i beni mobili o i terreni, il costo di rimpiazzo o di ripristino delle condizioni originarie in caso di danno.

 

4. Le principali novità introdotte dalla legge di conversione

La legge di conversione ha chiarito e ampliato alcuni aspetti fondamentali del nuovo obbligo assicurativo, intervenendo in particolare su soggetti coperti, modalità di determinazione del valore da assicurare e condizioni di validità delle polizze.

Una prima novità riguarda i grandi gruppi aziendali. Le imprese con un fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti possono ora beneficiare dell’esclusione dallo scoperto o franchigia del 15% normalmente previsto. Per accedere a questo vantaggio, è necessario che la copertura assicurativa venga strutturata come polizza unica e coordinata per tutto il gruppo, anziché come somma di contratti distinti per ciascuna società controllata o collegata. Si tratta di una previsione che agevola le imprese strutturate, semplificando la gestione del rischio e incentivando l’adozione di coperture omogenee.

Un altro aspetto rilevante riguarda i beni utilizzati ma non di proprietà dell’impresa. In questi casi, l’indennizzo, in caso di evento catastrofale, spetta formalmente al proprietario, a condizione che lo stesso sia stato informato della stipula della polizza. Il proprietario è tenuto ad utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti della loro funzionalità. Tuttavia, il legislatore riconosce anche all’impresa assicurata un diritto a percepire fino al 40% dell’indennizzo a titolo di lucro cessante, nel caso in cui il proprietario non dovesse utilizzare i fondi per il ripristino dei beni danneggiati. Si tratta, di fatto, di una disposizione che tutela la continuità aziendale e il valore dell’operatività, anche in contesti di utilizzo di beni altrui.

Infine, è stato ribadito che la copertura assicurativa è ammissibile solo per immobili legittimamente edificati. Sono dunque esclusi dall’assicurazione (e conseguentemente anche dall’accesso a contributi pubblici) gli immobili costruiti abusivamente o per i quali non sia in corso una procedura di regolarizzazione. Il messaggio è chiaro: il rispetto delle normative edilizie è condizione imprescindibile per la validità della copertura e per l’accesso a eventuali forme di ristoro pubblico.

 

5. Conseguenze dell’inadempimento

Si ricorda che la mancata stipula della polizza non comporta sanzioni dirette, ma rileva ai fini dell’accesso a contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, anche in occasione di eventi calamitosi. Si tratta quindi di un adempimento che, pur non essendo sanzionato in senso stretto, ha un impatto concreto sulla possibilità di accedere a risorse finanziarie in situazioni emergenziali.