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Emanuele Falorni - 24/01/2023

Tax News 4/2023 del 24.01.2023

Ulteriori novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023

Con la presente Taxnews si continua l’illustrazione delle principali novità tributarie per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, tra le quali si segnala l’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci.

1. Assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci

Con la legge di Bilancio 2023 viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per le cessioni o assegnazioni ai soci, da parte delle società, ivi incluse le società non operative, di beni immobili e di beni mobili registrati. A tali operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro.

Si tratta di una riproposizione delle agevolazioni a suo tempo previste da ultimo dalla legge n. 208/2015, successivamente prorogate a tutto il 30 settembre 2017 dalla legge n. 232/2016.

 

In particolare, i destinatari dell’agevolazione sono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale (cioè diversi da quelli strumentali per destinazione) oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Sono quindi agevolabili gli immobili strumentali per natura, qualora siano concessi in locazione o in comodato, o comunque non siano utilizzati direttamente dall’impresa e i cosiddetti immobili “merce”, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

 

Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili sopra menzionati (ossia beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri diversi da quelli strumentali per destinazione), e che, entro il 30 settembre 2023, si trasformino in società semplice.

 

L’agevolazione si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022; ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

 

La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP si applica nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione.

 

Circa i criteri di determinazione del valore normale, è anche previsto che, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale degli immobili può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52, comma 4, del Testo Unico dell’Imposta di Registro.

 

In caso di cessione, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene – determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR o, in alternativa, con l’applicazione dei menzionati moltiplicatori – è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale). La norma dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.

 

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci in esame, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (in via generale, dal 9% al 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).

 

2. Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale

La Legge di bilancio 2023 reintroduce la possibilità di procedere alla estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa degli immobili strumentali detenuti dall’imprenditore individuale, prevista dall’art. 1, comma 121, della Legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), e posseduti alla data del 31 ottobre 2022.

 

L’opzione per l’estromissione, da effettuare con le modalità previste dalla predetta disposizione, deve avvenire entro il 31 maggio 2023. L’imposta sostitutiva è pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscalmente riconosciuto e deve essere versata in due rate, rispettivamente entro il 30 novembre 2023 (60%) ed il 30 giugno 2024 (40%). Come per l’assegnazione/cessione agevolata, in luogo del valore normale può essere assunto il valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.

Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

 

3. Regime forfettario ex Legge 190/2014

Per le imprese individuali e le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni è stato aumentato da 65.000 a 85.000 euro il limite dei ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario agevolato.

 

La nuova norma ha anche stabilito che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100.000 euro. Nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta i ricavi o i compensi superino gli 85.000 euro ma non i 100.000 euro, il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo al superamento del predetto limite.

 

4. Introduzione della flat tax incrementale

A favore delle imprese individuali e delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, è stata istituita una nuova imposta sostitutiva del 15%, per il solo anno 2023, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

 

In pratica, l’aliquota flat del 15% si applica su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

 

La predetta imposta sostitutiva del 15% si applica ai contribuenti che non applicano il regime forfettario di cui ai commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 e sostituisce l’IRPEF con aliquote progressive per scaglioni crescenti di reddito e le relative addizionali comunale e regionale.

 

5. Nuovo limite per l’uso del contante

Viene aumentato a 5.000 euro il limite al di sopra del quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. Lo stesso limite di 5.000 euro vale anche per le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta. Quindi il limite massimo di impiego del cash per regolare i pagamenti è di euro 4.999,99 euro. Di conseguenza, da 5mila euro in poi quindi il comportamento diventa sanzionabile. Si tratta di un ampliamento della soglia attualmente in vigore, che è pari a 1.999,99 euro.