FiderConsult Management Advisory Services
...
...

Emanuele Falorni - 24/08/2022

Tax News 20/2022 del 24.08.2022

Ulteriori novità recate dal Decreto “Semplificazioni” D.L. n. 73/2022, convertito in legge n. 122 del 4 agosto 2022

Con la presente Taxnews si forniscono informazioni in merito ad altre importanti novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni” convertito con legge n. 122 del 4 agosto 2022. In particolare: estensione del sistema di versamento unitario F24 e semplificazioni in tema di lavoro agile, di attestazioni dei contrati di locazione a canone concordato e di compilazione della dichiarazione IRAP, nonché nuove norme sulla valutazione dei titoli del capitale circolante nel Bilancio 2022

1. Novità in tema di estensione della disciplina di versamento unitario con il sistema F24

La legge di conversione del Decreto Semplificazioni ha esteso l’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario. Dalla data di entrata in vigore del previsto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà individuare e disciplinare le tipologie dei versamenti, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. Sarà quindi possibile pagare tutte le tipologie di imposte, tasse o contributi tramite il modello F24, sfruttando la compensazione con eventuali crediti fiscali, previdenziali e diversi nella disponibilità dei contribuenti. Pertanto, per effetto della modifica normativa in commento, anche le Casse previdenziali private che non hanno aderito al sistema di versamenti unitari F24, di cui al D.Lgs n. 241/1997, vi dovrebbero rientrare.

 

2. Novità in tema di lavoro agile (c.d. “smart working”)

Per quanto riguarda le novità in materia di lavoro, a partire dal 1° settembre 2022 (il rifermento è agli accordi stipulati o modificati dal 1° settembre prossimo) sarà resa strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l’obbligo di trasmissione dell’accordo individuale agli uffici ministeriali.

La comunicazione telematica dovrà essere effettuata, mediante l’utilizzo del portale dei servizi on line del Ministero del lavoro (accessibile tramite autenticazione SPID e CIE), secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro del lavoro n. 149 emanato il 22 agosto 2022, che ha istituito il relativo modello. In essa il datore di lavoro dovrà dunque limitarsi a indicare i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

 

Si evidenzia che l’art. 41-bis del Decreto Semplificazioni prevede solamente una procedura semplificata dell’obbligo di comunicazione, ma non elimina l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale di lavoro agile tra datore di lavoro e lavoratore, che deve essere conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per assisterli nell’adempimento.

 

La mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003, che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (art. 41-bis del D.L. n. 73/2022).

 

3. Possibilità di non svalutare i titoli del capitale circolante nel Bilancio 2022

Considerata l'eccezionale situazione  di  turbolenza  nei mercati finanziari, l’art. 45, comma 3-octies, del D.L. n. 73/2022 (aggiunto dalla legge di conversione) ha stabilito che, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto (quindi nell’esercizio 2022 per i contribuenti “solari”), i soggetti che non adottano i principi  contabili internazionali possono (si tratta di una facoltà) valutare i titoli non  destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore di  iscrizione,  come   risultante   dall'ultimo   bilancio   annuale regolarmente  approvato,  anziché   al   valore   di   realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (se inferiore al costo di iscrizione che corrisponde al costo di acquisto).

 

La predetta deroga al criterio di valutazione si applica a condizione che la perdita non abbia carattere durevole. La disposizione ricalca quella analoga prevista per l’esercizio 2018 dall’art. 20-quater del D.L. n. 119/2018, successivamente prorogata per decreto del MEF anche per gli esercizi 2019 e 2020, periodi che erano stati anch’essi caratterizzati da un’elevata turbolenza dei mercati.

 

4. Estensione della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

Con l’art. 7, comma 1, del Decreto “Semplificazioni”, come modificato dalla legge di conversione, è stato stabilito che l’attestazione da parte di una delle organizzazioni territoriali firmatarie dell’accordo locale, richiesta per la validità dei contratti di locazione a canone agevolato di seguito indicati, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Sono interessati dall’estensione del periodo di validità dell’attestazione i seguenti contratti a canone concordato:

  1. contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (art. 1, comma 8, Decreto 6 gennaio 2017);
  2. contratti di locazione di natura transitoria (art. 2, comma 8, Decreto 6 gennaio 2017);
  3. contratti di locazione per studenti universitari (art. 3, comma 5, Decreto 6 gennaio 2017).

5. Semplificazioni nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP

Come evidenziato nella nostra precedente Taxnews n. 16/2022, con l’art. 10 del Decreto “Semplificazioni” D.L. n. 73/2022, confermato in ciò dalla legge di conversione, è stata razionalizzata l’indicazione, nel modello dichiarativo, della deduzione del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP (senza impatto sul quantum della deduzione spettante). La semplificazione consiste nella possibilità di dedurre il predetto costo utilizzando un unico rigo di deduzione IRAP del modello di dichiarazione, senza quindi dover utilizzare i diversi righi dedicati alle singole deduzioni e dover alla fine indicare il “costo residuale” in un ulteriore rigo. Si evidenzia che con la Risoluzione n. 40/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni di compilazione della dichiarazione IRAP 2022 secondo la nuova modalità semplificata.

Si rammenta che le modifiche alle regole di esposizione della deduzione IRAP per i costi di lavoro dipendente a tempo indeterminato sono applicabili a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022), e quindi dal periodo d’imposta 2021 per i contribuenti “solari”.

Per i costi dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si continuano a seguire le precedenti regole di compilazione della dichiarazione IRAP (con l’utilizzo dei diversi righi dedicati alle singole deduzioni).

Peraltro, in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stata introdotta la facoltà (solo per il primo anno) di compilare il modello IRAP 2022 secondo le “vecchie” regole, (indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022), se ciò risulta più agevole al contribuente, recependo così normativamente i chiarimenti della citata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/2022.