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Emanuele Falorni - 25/03/2022

Tax News 7/2022 del 25.03.2022

Ulteriori novità tributarie 2022 per le imprese

Con la presente Taxnews illustriamo alcune ulteriori novità tributarie per le imprese: i buoni benzina detassati, le novità IVA per i servizi di trasporto internazionali e l’introduzione della non impugnabilità dell’estratto di ruolo, che interessa tutti i contribuenti.

1. Buoni benzina detassati

Il D.L. n. 21 del 21/3/2022, pubblicato nella G.U. n. 67 del 22/3/2022, all’art. 2 introduce una nuova agevolazione di cui possono usufruire tutte le aziende private, che, dal 22 marzo 2022 e per tutto l’anno, potranno cedere, gratuitamente, ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi. In tal caso il valore dei buoni (quindi anche più di uno, ma con un importo totale fino a 200 euro per lavoratore), non concorre alla formazione del reddito tassabile in capo al lavoratore, in base all’articolo 51, comma 3, del TUIR, norma che fissa sia le modalità di quantificazione dei benefit in natura, sia la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati per un valore annuo fino a 258,23 euro complessivi, pena l’inapplicabilità della franchigia stessa.

 

Il bonus carburante dovrebbe essere cumulabile con tale franchigia. Visto che la nuova fattispecie agevolativa sembra aggiungersi alla disciplina esistente, non dovrebbero esserci dubbi sulla sua relativa autonomia. Inoltre, considerato che il limite di 258,23 euro è di carattere generale, lo stesso già ora può essere utilizzato anche per l’erogazione di buoni carburante, arrivando, in teoria, a un importo di 458,23 euro di buoni completamente detassati.

 

Il decreto legge al momento non individua una specifica categoria di dipendenti beneficiari, quali i pendolari e, per quanto concerne chi lavora in smart working, in assenza di precisi limiti (ad esempio su un numero minimo di giorni in sede), escluderli a priori sarebbe poco aderente con l’attuale testo normativo.

 

Si dovrà capire se l’agevolazione può essere, o meno, riconosciuta ad personam. Benché tale questione non sia esplicitamente specificata nella norma, l’orientamento dell’amministrazione finanziaria è di senso opposto e - in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto - è richiesto che gli stessi siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori.

 

2. Modifiche alla non imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionali

La nuova norma, introdotta dal D.L. n. 146/2021, circoscrive la non imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionali (di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972) ai soli servizi resi direttamente all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, nonché al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di trasporto effettuati in esecuzione di un contratto di spedizione di cui all’art. 1737 e successivi del Codice Civile.

Quindi costituiscono servizi internazionali non imponibili, sia i servizi resi dallo spedizioniere al proprietario della merce, sia quelli resi dal vettore allo spedizioniere.

Fino alla modifica normativa in commento, l’Agenzia delle Entrate aveva interpretato in modo estensivo la non imponibilità IVA di tali servizi (ex art. 9, comma 2, D.P.R. n. 622/1972), considerandola un’esenzione oggettiva: pertanto, la non imponibilità IVA era stata considerata applicabile anche nel caso in cui i trasporti in parola fossero effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti (Circolare Agenzia delle Entrate n. 26 del 3 agosto 1979).

 

Contro tale interpretazione si era espressa la Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (Sentenza n. 288/16 del 29 giugno 2017), che aveva, invece, stabilito che l’esenzione IVA non si applica a servizi “di trasporto di beni verso un Paese terzo laddove tali servizi non siano resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni” che sono parte della transazione commerciale. La nuova norma dunque adegua la normativa nazionale alla giurisprudenza comunitaria (art. 5-septies, comma 1, D.L. n. 146/2021 convertito. in Legge n. 215/2021, che introduce il comma 3 nell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972). La modifica ha effetto per le prestazioni di trasporto dei beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

 

3. Non impugnabilità dell’estratto di ruolo

L’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 146/2021, introducendo l’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 (in sede di conversione in legge del Decreto), ha limitato la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo che si considera invalidamente notificato. È il caso, ad esempio, di una cartella non validamente notificata (o non notificata affatto), che viene dunque conosciuta dal contribuente solo attraverso l’estratto di ruolo (che contiene l’elenco delle cartelle di pagamento), interrogando la banca dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, o chiedendone copia cartacea allo sportello del medesimo concessionario della Riscossione. Ebbene, pur non rientrando tra gli atti che la legge sul contenzioso considera espressamente impugnabili, secondo la giurisprudenza della Cassazione il ruolo è stato considerato impugnabile, perché, altrimenti, si verificherebbe una compressione immotivata del diritto di difesa del contribuente in sede giurisdizionale.

 

Con la nuova norma, pertanto, l’estratto di ruolo diviene impugnabile soltanto nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

 

  • per la partecipazione a una procedura di appalto;

  • per la riscossione di somme allo stesso dovute dalla pubblica amministrazione;

  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

In tutti gli altri casi sarà impugnabile solo il primo atto cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva.

 

Poiché la nuova norma è in vigore dal 22 dicembre 2021 (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione n. 215/2021 del decreto che l’ha introdotta), la dottrina ritiene che i contribuenti che entro il 21 dicembre 2021 abbiano notificato il ricorso contro l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, abbiano diritto alla prosecuzione del giudizio, mentre i contribuenti in possesso dell’estratto di ruolo già al 21 dicembre 2021, ma che non abbiano ancora notificato il ricorso, non potranno più instaurare un contenzioso di fronte al giudice tributario (a pena di inammissibilità).