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Marco Nessi - 20/05/2025

Tax News 23/2025 del 20.05.2025

Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti: chiarita la decorrenza

Al fine di risolvere i dubbi in merito all’esatta individuazione della decorrenza delle novità introdotte relativamente ai veicoli assegnati in uso promiscuo, in sede di conversione del DL 19/2025 (c.d. “Decreto Bollette”) è stata chiarita la necessità di applicare la vecchia disciplina ai veicoli ordinati nel 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025

1.   La nuova disciplina

Com’è noto, la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) è intervenuta in merito alla valorizzazione del fringe benefit relativo ai veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, attraverso la modifica all'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la percentuale da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI è stata diversificata a seconda del motore, andando a “premiare” le autovetture con alimentazione elettrica/ plug-in ibridi rispetto alle auto con motore termico. Per effetto di queste modifiche, il fringe benefit deve essere calcolato sull’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali dell'ACI) nelle seguenti misure:

 

  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 50% per i veicoli con altre alimentazioni.

Per espressa previsione normativa, le nuove percentuali sono applicabili esclusivamente ai veicoli:

 

  • ordinati nel 2025;
  • immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
  • concessi in uso dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda che il sopra citato fringe benefit deve essere calcolato:

 

  • in modo forfettario (ovvero a prescindere pertanto dalla reale percorrenza chilometrica del veicolo);
  • sulla base delle spese non effettivamente sostenute dall’impresa e dalle spese incluse nei costi Aci eventualmente riaddebitate al dipendente (per esempio: le spese per il carburante);
  • su base annua (pertanto, in caso di assegnazione per un periodo inferiore all’anno, è necessario effettuare il ragguaglio).

 

2.   Le modifiche approvate

In assenza di una specifica normativa transitoria ha fatto emergere da subito delle criticità in merito all’esatta individuazione delle tipologie di assegnazioni di veicoli soggette alla nuova disciplina.  Al fine di chiarire la questione e i diversi dubbi emersi, con l’inserimento del nuovo articolo 1, comma 48-bis, della Legge 207/2024, un emendamento approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera in sede di conversione in legge del DL 19/2025 (c.d. “decreto Bollette”) ha ora previsto che per:

 

  • i veicoli concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2024;
  • i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1°gennaio al 30 giugno 2025;

continuerà ad applicarsi il sistema di valorizzazione in base ai valori di emissione CO2. Pertanto, per queste tipologie di veicoli, il fringe benefit dovrà continuare ad essere determinato in base alla previgente normativa facente riferimento al livello di inquinamento del veicolo, ovvero sulla base delle seguenti percentuali:

 

  • 25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;
  • 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km;
  • 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Viceversa, per i veicoli ordinati nel 2024 e concessi al lavoratore in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2025 dovrebbe applicarsi la nuova disciplina analizzata al precedente paragrafo (in tal senso, l’emendamento approvato sembrerebbe “salvare” dalla nuova disciplina solo i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025).

 

Infine, si ricorda che anche le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti devono essere considerate ai fini della soglia di non imponibilità dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3, del TUIR pari a 258,23 euro (incrementata per il 2025-2027 a 1.000 euro o, per i dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro).