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Emanuele Falorni - 24/09/2021

Tax News 10/2021 del 24.09.2021

Abolizione dell’”esterometro” dal 1° gennaio 2022 e nuova fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere

Con la presente Taxnews diamo conto delle novità in tema di fatturazione elettronica conseguenti alla soppressione dell’”esterometro”, a partire dal 2022, disposta Legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020.

1. Soppressione dell’”esterometro”

Con la Legge di bilancio 2021, legge 178/2020, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è stato soppresso il cosiddetto ”esterometro”: l’adempimento che prevede che i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia debbano trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, con l’eccezione delle operazioni per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche o per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

 

2. Nuovo flusso della fattura elettronica come conseguenza dell’abrogazione dell’”esterometro”

Come conseguenza dell’abolizione dell’obbligo di trasmissione dell’esterometro dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni intercorse con clienti e fornitori non residenti dovranno essere trasmessi allo SDI utilizzando il formato della fattura elettronica.

 

Pertanto, anche le fatture attive verso clienti esteri dovranno essere emesse elettronicamente, con l’apposito formato XML e compilando il campo “Codice Destinatario” con il codice convenzionale composto da sette “ics” (“XXXXXXX) e trasmesse allo SDI entro il termine ordinario di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Si evidenzia che il file XML dovrà avere la stessa struttura di quello attualmente utilizzato per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti.

 

Per quanto riguarda i dati delle operazioni passive con fornitori esteri, in luogo della comunicazione dei relativi dati con l’esterometro e l’integrazione/autofattura manuale, l’integrazione/autofattura del documento estero si farà elettronicamente in formato XML, utilizzando i codici “Tipo Documento” TD17, TD18 e TD19, secondo le indicazioni di seguito fornite dall’Agenzia delle Entrate:

  1. Il documento elettronico di integrazione da inviare allo SDI (in caso di fornitore stabilito nell’UE) o di autofattura (in caso di fornitore residente fuori dell’UE) per acquisti di servizi territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, si farà utilizzando il Tipo Documento TD17 (“integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero”);
  2. Il documento elettronico di integrazione relativo agli acquisti intracomunitari (ex art. 46 del D.P.R. n. 331/1993) effettuati da soggetti passivi identificati in altri Stati UE, di beni mobili provenienti da altri Paesi UE, si farà utilizzando il Tipo Documento TD18 (“integrazione per acquisto di beni intracomunitari”);
  3. Il documento relativo all’assolvimento dell’obbligo di integrazione (in caso di fornitore UE) o di autofattura (in caso di acquisti da soggetti extra-UE) per acquisti di beni territorialmente rilevanti in Italia (ad esempio beni comunitari già presenti in Italia, che non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari), di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere fatto elettronicamente utilizzando il Tipo Documento TD19 (“integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972”). Altri casi di utilizzo del codice TD19 sono gli acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA o gli acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con l’introduzione in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lettera c), D.P.R. 633/1972), utilizzando il Codice Natura N3.6.

Con riferimento al predetto invio allo SDI in formato XML dei dati dell’integrazione o dell’autofattura, tale documento elettronico dovrà essere trasmesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura di acquisto (nel caso di fornitori/prestatori stabiliti nell’Unione Europea) o di effettuazione dell’operazione (nel caso di fornitori/prestatori stabiliti fuori dall’Unione Europea).

 

Si evidenzia che i predetti nuovi codici Tipo Documento TD17, TD18 e TD19, potranno essere utilizzati dai contribuenti, seppure facoltativamente, già dal prossimo 1° ottobre 2021.  Quindi, ad esempio, per gli acquisti di servizi da fornitori extra-UE, è già possibile inviare i dati dell’operazione con il flusso della fattura elettronica, utilizzando il Tipo Documento TD17, il che consente di non dover più procedere con l’integrazione manuale della fattura estera UE o l’emissione di un’autofattura cartacea, evitando anche l’inoltro dell’esterometro.

 

Anche per l’invio allo SDI degli acquisti effettuati da fornitori/prestatori non residenti, obbligatorio dal 1° gennaio 2022, il file XML dovrà avere la stessa struttura di quello attualmente previsto per le operazioni attive con clienti italiani, seppure con talune peculiarità nel contenuto, tra cui l’utilizzo dei predetti nuovi codici Tipo Documento TD17, TD18 e TD19.

 

3. Profili sanzionatori

Sotto l’aspetto sanzionatorio, l’articolo 1, comma 1104, Legge n. 178/2000, prevede, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

 

La detta sanzione, per omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi.

 

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.