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Emanuele Falorni - 15/03/2024

Tax News 9/2024 del 15.03.2024

La nuova disciplina della deducibilità fiscale dei costi black list

Con la presente Taxnews si illustra il regime fiscale relativo ai costi black list, che era stato soppresso da ultimo con la legge di Bilancio 2016 e che è stato reintrodotto, con alcune modifiche, dalla legge di Bilancio 2023 (nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies inseriti nell’art. 110 del TUIR).

1. La reintroduzione della disciplina che limita la deducibilità dei costi black list

La nuova norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi di reddito che derivano da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, sono ammessi in deduzione dal reddito d’impresa nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

 

Si considerano, tuttavia, Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, non i Paesi ricompresi in liste ministeriali nazionali o secondo parametri quantitativi, ma le “giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea”.

 

Poiché la norma non chiarisce la data di efficacia delle modifiche apportate alla lista UE dei Paesi non cooperativi, secondo l’Assonime (Circolare n. 19 del 26 giugno 2023) esse sono applicabili dal momento in cui diventano ufficiali, vale a dire dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, e non al momento dell’adozione delle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. La lista UE dei Paesi non cooperativi ai fini fiscali viene aggiornata dal Consiglio Ue due volte l’anno (a febbraio e a ottobre), dopo di che è necessario verificare la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

 

Questo è il link  del Consiglio dell’UE per la verifica dei Paesi inseriti nella lista:

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/timeline-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

Mentre, il link alla Gazzetta Ufficiale dell’UE è il seguente:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access-search-result.html?ojTypeOfSearch=DATE_RANGE

 

Pertanto, in linea generale, il costo black list eccedente il valore normale del bene o del servizio acquistato è fiscalmente indeducibile. Tale eccedenza diventa, invece, deducibile a condizione che le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

 

2. I criteri per la determinazione del valore normale

Nonostante la norma faccia riferimento al valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR, sembrerebbe che, in luogo del valore normale ex art. 9 del TUIR, per determinare il valore fino a concorrenza del quale il costo black list è deducibile, si possano applicare per analogia le regole in materia di transfer pricing. È questa l’opinione argomentata di Assonime (Circolare n. 17/2017), secondo la quale la prassi nazionale dell’Amministrazione finanziaria italiana e l’OCSE fanno riferimento agli standard internazionali, per cui si potrebbe fare riferimento al principio dell’arm’s lengh per individuare il “valore normale” delle transazioni.

 

L’applicazione delle regole in materia di transfer pricing consentirebbe quindi di considerare ‘accettabile’ un costo che si collochi all’interno di un range di valori ritenuti ad arm’s lengh. Al riguardo lo studio è a disposizione dei clienti per assisterli su queste complesse problematiche.

 

3. Adempimenti connessi ai costi black list e la facoltà dell’interpello probatorio

È previsto che le spese e gli altri componenti negativi black list deducibili debbano essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

Prima di potere emettere un avviso di accertamento, in ogni caso, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare al contribuente interessato un apposito avviso, con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, entro il termine di novanta giorni, le prove dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni. Qualora l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le predette prove addotte, dovrà fornirne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

 

In caso di dubbi sulla disciplina dei costi black list, il contribuente ha la facoltà di presentare istanza di interpello probatorio sulla sua personale e concreta situazione  ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000, al fine di ottenere una risposta alla corretta qualificazione della sua fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili.

 

4. Il caso delle imprese localizzate in Russia e quello delle commesse

Le operazioni effettuate con imprese localizzate nella Federazione Russa entro il 20 febbraio 2023 sono escluse dalla nuova disciplina dei costi black list in commento, in quanto la Russia è stata inserita nella lista pubblicata il giorno successivo, 21 febbraio 2023.

 

Un dubbio potrebbe, invece, porsi nei casi di commesse, ultra o infra annuali, che derivano da contratti conclusi entro il 20 febbraio 2023, ma la cui esecuzione si è protratta dopo il 20 febbraio 2023. In tal caso, secondo l’Assonime, anche tale fattispecie dovrebbe essere esclusa dalla disciplina in esame. Sul tema si attendono chiarimenti ufficiali.