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Emanuele Falorni - 12/01/2024

Tax News 2/2024 del 12.01.2024

Legge di Bilancio 2024: ulteriori novità a carattere tributario per le imprese

Con questa Taxnews proseguiamo l’illustrazione delle novità della legge di Bilancio 2024 di interesse per le imprese (Legge 30 dicembre 2023 n. 213). In particolare, i nuovi limiti alle compensazioni con il modello F24, la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino e le nuove aliquote IVA per talune tipologie di prodotti.

1. Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro

La norma introdotta dalla legge di Bilancio 2024 ha disposto un divieto di compensazione che si applica in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a 100.000 euro. La nuova disposizione decorrerà dal 1° luglio 2024.

 

Da tale data, l’unica possibilità di effettuare una compensazione di crediti per pagare altri tributi e contributi/premi, sarà quella di pagare per intero il ruolo o l’accertamento esecutivo. La norma stabilisce, infatti, che la preclusione della compensazione “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.

 

In particolare, la norma stabilisce che “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

 

Quindi, ad esempio, un’iscrizione a ruolo di euro 101.000 sembra precludere tout court la compensazione. Sono, inoltre, previsti controlli preventivi sulle deleghe di pagamento che potranno bloccare i modelli F24 in cui vi sono compensazioni.

 

Un problema specifico si potrebbe porre per i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o cessione sulle spese detraibili ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (superbonus) e del comma 2 dell'art. 121 del medesimo Decreto (altri bonus edilizi).

 

Tali crediti, infatti, come previsto dal comma 3, dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, dal fornitore che applica lo “sconto sul corrispettivo” o dal cessionario che ha acquistato il credito d’imposta, senza applicazione dei seguenti limiti:

 

  • preclusione alla compensazione in presenza di debiti su ruoli scaduti ex art. 31 comma 1 del D.L. n. 78/2010;

 

  • tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare, di cui all’ 34 della Legge n. 388/2000 (euro 2.000.000,00);

 

  • tetto massimo di compensazioni effettuabili nell’anno solare utilizzando crediti di imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (euro 250.000,00) di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.

 

Ebbene, stante la nuova preclusione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, alle compensazioni in presenza di ruoli superiori a 100.000 euro, nell’art. 121 del Decreto Rilancio non è stata prevista alcuna norma che, limitatamente ai crediti d’imposta per bonus edilizi, disapplichi la predetta norma di preclusione alla compensazione.

 

Pertanto, in caso di ruoli superiori a 100.000 euro il divieto generalizzato di effettuare compensazioni in F24 vale anche per le compensazioni dei crediti derivanti dai predetti bonus edilizi. I contribuenti interessati, quindi, per poter recuperare in compensazione tali crediti dovranno estinguere totalmente il ruolo.

 

2. La regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino

Con la legge di Bilancio 2024 è stata prevista una procedura di regolarizzazione delle giacenze di magazzino che interessa le imprese che nella redazione del loro bilancio non adottano i principi contabili internazionali. Viene dunque consentito l’adeguamento delle giacenze iniziali dei beni alla loro effettiva consistenza, sia in aumento che in diminuzione.

 

La sanatoria in commento riguarda le esistenze iniziali di beni di cui all’art. 92 del TUIR, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (quindi il 2023 per i contribuenti “solari”). Tale adeguamento può avvenire sia mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali, di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia mediante l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’opzione correttiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

 

2.1 La correzione in diminuzione delle esistenze iniziali e quella in aumento

In caso di riduzione delle rimanenze iniziali di magazzino, la regolarizzazione ai fini fiscali comporta:

 

  • il pagamento dell’IVA applicando l’aliquota media 2023 all’importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito con un apposito decreto dirigenziale;

 

  • il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRES ed IRAP, nella misura del 18% applicato sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore eliminato stesso (vale a dire che il 18% si applica solo sul margine di guadagno forfettario).

In caso di iscrizione di valori di rimanenze iniziali, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’RPEF, IRES ed IRAP in misura pari al 18% del predetto valore iscritto.

 

2.2 Le modalità di regolarizzazione del magazzino

Le imposte dovute andranno versate in due rate di pari importo:

 

  • la prima rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;

 

  • la seconda rata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

La predetta imposta sostitutiva non è deducibile, né ai fini delle imposte dirette, né dell’IRAP.

È stato previsto che i valori adeguati siano riconosciuti sia ai fini civilistici sia a quelli fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, e l’adeguamento non rilevi a fini sanzionatori di alcun genere.

 

3. Nuove aliquote IVA per determinate tipologie di prodotti

La Legge di Bilancio 2024 in esame ha modificato quanto stabilito dalla precedente Legge di Bilancio 2023. In particolare:

 

  • ha ripristinato, dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA del 10% (rispetto all’aliquota vigente per tutto il 2023 del 5%) per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l’infanzia, quali: latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 1000); pannolini per bambini;

 

  • ha ripristinato, sempre dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA ordinaria del 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (fino al 31 dicembre 2023 pari al 5%);

 

  • ha prorogato l’aliquota IVA del 10% per le cessioni di pellet per i soli mesi di gennaio e febbraio 2024. Quindi, da marzo 2024 l’aliquota IVA per talli cessioni di pellet sarà quella ordinaria del 22%.