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Emanuele Falorni - 05/11/2021

Tax News 14/2021 del 05.11.2021

Abrogazione della disciplina di Patent Box sostituita da una nuova misura di agevolazione

Con la presente Taxnews vi informiamo in merito alla soppressione della disciplina di Patent Box e contestuale introduzione di un nuovo regime agevolativo opzionale di seguito illustrato, per effetto del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021.

1. Soppressione del regime Patent Box sostituito da una nuova misura agevolativa

L’art. 6 del Decreto in commento abroga il regime di Patent Box ed introduce, al suo posto, un nuovo regime opzionale, quinquennale, irrevocabile e rinnovabile, consistente nella maggiorazione del 90 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a “software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

 

Il nuovo regime è completamente diverso dal preesistente: il Patent Box permetteva la detassazione di una quota parte del reddito derivante dall’utilizzo degli intangible (30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% a regime), mentre il nuovo regime consiste in una ‘super deduzione’ ai fini fiscali dei costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti per i beni immateriali, consentendo l’incremento del 90 per cento dell’importo fiscalmente deducibile per spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni immateriali, compresi i marchi d’impresa. Quindi si tratta di una maggiore deduzione dei costi fiscali da portare in dichiarazione dei redditi come variazione in diminuzione, che vale in termini di risparmio d’imposta (IRES ed IRAP) il 25,11 per cento dei costi di Ricerca e sviluppo sostenuti (il 27,9 per cento applicato al 90 per cento).

 

In virtù dell’architettura della nuova agevolazione, il Decreto esclude la possibilità di fruire per il quinquennio in opzione, per i medesimi costi del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo di cui ai commi 198-206 della Legge n. 160/2019, che, tuttavia, ha aliquote inferiori (10, 15 e 20 per cento, a seconda della tipologia).

 

2. L’impatto sul periodo d’imposta 2020 e la sorte delle “vecchie” opzioni Patent Box

Per le opzioni da effettuare nella dichiarazione dei redditi 2021 (che riguardano regimi o rinnovi che partono dal 2020) l’abrogazione del Patent Box (e la nuova agevolazione sostitutiva) sembra intervenire in modo retroattivo: la norma abrogativa, infatti, si applica alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021). Questo, a prima vista, sembra confermato anche dalla Relazione illustrativa al Decreto, secondo cui l’abrogazione del Patent Box comporta che dalla data di entrata in vigore della stessa (22 ottobre 2021) non è più possibile esercitare l’opzione per il medesimo Patent Box, non è più possibile presentare istanza di accordo o di rinnovo all’Agenzia delle Entrate, né optare per il “cosiddetto regime di autoliquidazione OD” introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2019.

 

La norma, per come è scritta, sembra quindi creare un problema alle imprese che intendevano esercitare l’opzione Patent Box per il 2020 (in sede di dichiarazione dei redditi da presentare entro il prossimo 30 novembre 2021) e ne avevano già tenuto conto nel Bilancio e nel versamento delle imposte di giugno scorso. Il caso interessa, in particolare, gli utilizzi indiretti degli intangible (per i quali il Patent Box non prevede ruling) o quelli per i quali si intendeva optare (sempre nel modello redditi 2021) per l’autoliquidazione.

 

Tuttavia, leggendo la Relazione tecnica al Decreto in esame, si potrebbe ritenere che la volontà del legislatore sia quella di fare salvo almeno il periodo d’imposta 2020. Nella Relazione si legge, infatti, che l’art. 6 del Decreto “non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime”.

 

Pertanto, secondo l’Assonime (Circolare n. 30 del 29 ottobre 2021), “il contribuente potrebbe dunque ancora optare per il regime di Patent Box in relazione al periodo di imposta 2020 (per il quinquennio 2020-2024), mentre l’opzione sarebbe preclusa in relazione al periodo di imposta 2021 (per il quinquennio 2021-2025)”. Al riguardo, in ogni caso i dubbi permangono, e si attendono chiarimenti ufficiali e il testo finale del Decreto una volta convertito in legge.

Per le “vecchie” opzioni Patent Box, in base al Decreto, le diverse situazioni sembrano così disciplinate:

 

  • imprese che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto n. 146/2021) hanno già presentato istanza di ruling (è l’accordo preventivo di cui all’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973), ovvero istanza di rinnovo del ruling, ma che non hanno ancora sottoscritto un accordo: possono scegliere se passare al nuovo regime della super deduzione (comunicando la volontà di rinunciare al ruling o al rinnovo dello stesso), oppure continuare ad applicare il “vecchio” Patent Box. Si evidenzia, al riguardo, che l’eventuale uscita dal Patent Box, in caso di ruling ancora in corso, farebbe perdere anche le deduzioni pregresse dato che fino a che l’accordo non è sottoscritto l’agevolazione non può essere fruita: in tal caso si perderebbe la Patent Box che può anche interessare più anni in cambio di una ‘super deduzione’ dal 2020. Quindi a chi per chi ha in corso un ruling datato che copre fino al 2020 converrebbe restare nel “vecchio” regime;

 

  • imprese che alla data del 22 ottobre 2021 hanno già presentato istanza di ruling, ovvero istanza di rinnovo del ruling, e che hanno già sottoscritto un accordo a conclusione delle dette procedure, e imprese che hanno optato per il Regime di autoliquidazione OD, di cui all’art. 4 del D.L. “Crescita” n. 34/2019 (Regime che prevede un’opzione di anno in anno): tali imprese non possono scegliere il nuovo regime della ‘super deduzione’ dei costi di Ricerca e Sviluppo, ma restano obbligatoriamente nel “vecchio” regime opzionato;

 

  • imprese senza ruling che alla data del 22 ottobre 2021 hanno già esercitato l’opzione per il Patent Box: possono scegliere, in alternativa al regime opzionato di patent Box, di aderire alla nuova misura di ‘super deduzione’ dei costi di Ricerca e Sviluppo.

 

3. I calcoli di convenienza e l’idonea documentazione

La scelta sull’eventuale uscita dal Patent Box per passare nel nuovo Regime delle super deduzioni delle Spese di Ricerca e sviluppo richiede una stima delle spese di Ricerca e Sviluppo che si prevede di sostenere negli anni successivi. Si deve, infatti, confrontare, da un lato, il 50% del reddito agevolabile derivante dagli intangible (Patent Box), che si perderebbe, e, dall’altro, il 90% delle spese che si sosterranno sugli stessi intangible dal 2021 in poi.

 

Ai fini della nuova agevolazione della super deduzione dei costi di Ricerca e Sviluppo, l’impresa potrà preparare un’idonea documentazione predisposta secondo le indicazioni che saranno stabilite da un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Dell’eventuale possesso dell’idonea documentazione si dovrà fornire comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

 

La predisposizione della predetta documentazione è opportuna e consigliata, perché qualora in sede di controlli fiscali la maggiorazione di deduzione in commento sia rettificata, scatterà l’esimente dalle sanzioni per infedele dichiarazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.