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Emanuele Falorni - 06/10/2023

Tax News 20/2023 del 06.10.2023

Proroga al 31 ottobre 2023 del pagamento per usufruire della sanatoria delle irregolarità formali

Con la presente Taxnews si segnala la proroga della sanatoria delle irregolarità formali prevista dalla legge di bilancio 2023, di cui avevamo dato conto nella nostra Taxnews n. 2/2023.

1. I contribuenti interessati alla sanatoria delle irregolarità formali e le scadenze di pagamento

La sanatoria riguarda errori e irregolarità di natura formale commesse dai contribuenti fino al 31 ottobre 2022. Deve trattarsi di obblighi che non rilevano sul calcolo della base imponibile delle imposte sui redditi (incluse le relative addizionali e imposte sostitutive), IRAP e IVA, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento di tributi. Sono definibili le violazioni formali i cui termini di accertamento sono ancora aperti.

 

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e copre tutte le violazioni formali commesse nell’anno.Possono usufruire della sanatoria tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

 

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in due rate di ugual importo entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024.

 

2. Le irregolarità formali oggetto di possibile regolarizzazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco delle violazioni sanabili (che si ritiene non sia esaustivo), che include le seguenti violazioni:

 

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati, ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di Finanza, ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva;
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis;
  • mancata iscrizione al VIES, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

3. Le irregolarità non sanabili

Non sono sanabili, sia le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta, oppure sul pagamento del tributo, sia le violazioni formali riguardanti ambiti impositivi diversi da quelli sopra indicati delle imposte dirette, IRAP ed IVA, come, ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.

 

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:

 

  • le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023;
  • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990);
  • fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia;
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE (l’imposta sugli immobili detenuti all’estero) e l’IVAFE (l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero), nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari;
  • le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (come, ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

4. Come effettuare la regolarizzazione

Per perfezionare la regolarizzazione è richiesto il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione (i 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta da sanare), e la rimozione delle irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

 

Come chiarito dal Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, “qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.