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Emanuele Falorni - 25/08/2023

Tax News 15/2023 del 25.08.2023

Come sfruttare l’opportunità di continuare a tenere le assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione anche dopo il 31 luglio 2023, mediante un’apposita modifica statutaria

Con la presente Taxnews poniamo alla Vostra attenzione che dallo scorso 1° agosto non è più in vigore la norma che consentiva di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non previsto dallo statuto e in ogni caso in deroga a qualsivoglia disposizione statutaria.

1. Regole per le assemblee di bilancio in vigore fino al 31 luglio 2023

Fino allo scorso 31 luglio 2023 era in vigore la norma che consentiva di poter tenere le assemblee societarie anche in videoconferenza, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie (art. 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020, da ultimo così prorogato dall’art. 3, comma 10-undecies, del DL n. 198/2022).

 

In sostanza, secondo il citato art. 106, l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, poteva prevedere, a prescindere dallo statuto, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Quindi le assemblee potevano svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che garantissero l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, e l'esercizio del diritto di voto.

 

Per le società a responsabilità limitata era previsto, inoltre, anche in deroga all’art. 2479, quarto comma, del Codice Civile, e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto potesse avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

 

Tutte le predette regole si applicavano anche alle associazioni e alle fondazioni.

 

2. Regole per le assemblee di bilancio applicabili dopo il 31 luglio 2023

Ebbene, tutte le predette regole di cui al citato art. 106, dal 1° agosto 2023 non sono più in vigore, e, pertanto, la tenuta delle assemblee societarie in videoconferenza o comunque mediante mezzi di telecomunicazione, e l’espressione del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, è attualmente possibile soltanto qualora lo statuto sociale preveda espressamente queste possibilità (come stabilito dal Codice Civile, agli artt. 2370, comma 4, per le SpA e 2479, commi tre e quattro, per le Srl).

 

Per mantenere quindi le vecchie abitudini, assunte durante il periodo di pandemia, di tenere le assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione, è quindi necessario modificare in tal senso lo statuto sociale, con l’introduzione di apposite clausole, in linea con il rispetto dei diritti dei soci.

 

Lo Studio è a disposizione dei clienti per supportarvi al meglio, nel caso decidiate di modificare lo statuto per continuare ad usufruire di questa opportunità.