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Emanuele Falorni - 18/05/2022

Tax News 12/2022 del 18.05.2022

Comunicazione degli aiuti ricevuti dagli operatori economici entro il prossimo 30 giugno 2022

Con la presente Taxnews illustriamo la nuova autocertificazione istituita dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione, entro il prossimo 30 giugno, degli aiuti che gli operatori economici hanno ricevuto nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. La nuova autocertificazione degli aiuti ricevuti

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022, in attuazione del Decreto del MEF 11 dicembre 2021, è stato approvato il modello e le istruzioni per la presentazione dell’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) degli aiuti ricevuti dagli operatori durante il periodo pandemico, da presentare entro il prossimo 30 giugno 2022. Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere inviato tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici dell’agenzia (quindi esclusivamente mediante modalità telematiche). L’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente oppure tramite il soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Gli aiuti ricevuti da dichiarare sono soltanto quelli elencati nell’art. 1 del Decreto MEF dell’11 dicembre 2021, elencazione ripetuta, anche con una breve descrizione della misura di aiuto, nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in esame.

 

La comunicazione è finalizzata ad attestare ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti economici di cui gli operatori hanno beneficiato non superino i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framework” e il rispetto delle condizioni ivi previste (con riferimento alle sezioni 3.1. e 3.12). Il nuovo adempimento è anche strumentale alla corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a carico dell’Agenzia delle Entrate: si tratta dell’inserimento degli aiuti di Stato, dalla stessa erogati e/o gestiti, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

 

Tra l’altro, la verifica circa l’eventuale superamento dei massimali a livello di impresa unica è infatti un obbligo che fa carico, non certo da oggi, sui soggetti beneficiari degli aiuti di Stato e non potrà essere correttamente adempiuto facendo riferimento unicamente ai sussidi ricevuti tramite l’Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione in esame. Ai fini di tale verifica i soggetti beneficiari dovranno infatti includere anche gli altri benefici o sussidi ricevuti aventi la natura di aiuti di Stato, da parte di enti diversi dalla stessa Agenzia delle Entrate (Regioni, Istituti di Credito, CCIAA, etc.); tutti aiuti che non sono oggetto della comunicazione in parola.

 

2. Possibile alternatività dell’autocertificazione con il Prospetto aiuti di stato del modello Redditi

Si evidenzia che nelle istruzioni (della dichiarazione dei redditi) relative al predetto Prospetto è, infatti, scritto:  “ATTENZIONE Nel presente Prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022” (è l’autocertificazione in commento).

 

Pertanto, come commentato da autorevole dottrina, sembrerebbe (ma dovrebbe essere confermato ufficialmente), che il nuovo obbligo di autocertificazione degli aiuti ricevuti da presentare in via telematica entro il prossimo 30 giugno (per il quale, non sono previste sanzioni in caso di inadempimento), sia alternativo alla compilazione del Prospetto Aiuti di Stato (righi RS401 e RS402) della denuncia dei redditi.

 

In sostanza, sulla base delle suddette istruzioni al modello Redditi, sembrerebbe che nel caso in cui il contribuente non abbia predisposto e inviato il modello di autocertificazione entro il prossimo 30 giugno 2022, potrà sempre fornire i dati necessari all’Agenzia delle entrate attraverso la compilazione dei righi RS401 e RS402 del modello Redditi 2022. Leggendo il modello di comunicazione (in forma di autocertificazione) approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate si ritrovano, infatti, la maggior parte degli aiuti di Stato codificati nelle istruzioni ai modelli Redditi 2022. Inoltre, un alto numero di aiuti indicati nell’autocertificazione da inviare telematicamente entro il 30 giugno è relativo all’anno 2020 ed è quindi stato già oggetto di specifica segnalazione nei modelli Redditi 2021. Per gli aiuti non espressamente codificati resta sempre la possibilità di compilazione del Prospetto Aiuti (RS) di Stato del modello Redditi 2022, attraverso il codice residuale “999-Altri aiuti di Stato e de minimis diversi da quelli sopra elencati”.

 

Al riguardo, le istruzioni ai modelli Redditi 2022 rammentano esplicitamente quanto segue: “ATTENZIONE: Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta di riferimento della medesima dichiarazione”. Si rammenta in proposito che l’utilizzo del codice residuale 999 nel rigo RS401 costringe il contribuente a fornire tutta una serie di informazioni aggiuntive (quali, ad esempio gli estremi normativi sui quali si basa l’aiuto) non necessarie invece per gli aiuti già codificati dall’Agenzia delle Entrate.