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Emanuele Falorni - 10/11/2022

Tax News 22/2022 del 10.11.2022

Oggetto: istituzione della nuova comunicazione del titolare effettivo delle persone giuridiche

Con la presente Taxnews segnaliamo un prossimo adempimento sulla comunicazione della figura del titolare effettivo di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.

1. I soggetti interessati all’adempimento e le modalità della comunicazione

A breve i soggetti di seguito indicati, tra cui le società di capitali, saranno chiamati a comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese, come previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio.

 

L’obbligo è previsto per:

 

  • le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc.), le SPA, le altre società di capitali e le cooperative;
  • le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, e gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana.

La comunicazione del titolare va effettuata esclusivamente per via telematica all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

 

L’istanza deve essere firmata digitalmente:

 

  • dagli amministratori dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure. L’Amministratore dovrà anche essere dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata;
  • dai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, nel caso dei Trust o di istituti giuridici affini.

Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui gli amministratori (o almeno un amministratore) delle imprese e degli enti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale personale. I professionisti non possono firmare la comunicazione per conto del cliente, ma possono solo assumere il ruolo di soggetti che trasmettono la pratica telematica.

 

2. La tempistica dell’adempimento sul titolare effettivo

Si evidenzia, tuttavia, che i soggetti interessati non possono ancora assolvere l’adempimento della comunicazione del titolare effettivo. I soggetti obbligati, infatti, dovranno comunicare il titolare effettivo entro 60 giorni dalla data in cui il Ministero dello sviluppo attesterà con apposito decreto l’operatività dei sistemi di comunicazione preposti. Questa attestazione, tuttavia non è stata ancora pubblicata.

 

I soggetti obbligati, costituiti invece, dopo la pubblicazione dell’inizio dell’operatività dei sistemi di comunicazione, per comunicare il titolare effettivo avranno 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri della Camera di Commercio, oppure, per i Trust e gli istituti giuridici affini – entro 30 giorni dalla loro costituzione.

 

 Il titolare effettivo deve essere poi confermato periodicamente entro 12 mesi dalla: 

 

  • prima comunicazione, se successivamente non sono intervenute variazioni;
  • ultima conferma; 
  • ultima comunicazione di variazione dati del titolare effettivo. 

Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma/variazione contestualmente al deposito del bilancio, secondo modalità che saranno fissate. 

 

3. L’Individuazione del titolare effettivo

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica (tra cui rientrano le imprese), chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiario

 

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Quindi vi possono essere più titolari effettivi.

 

Nel caso delle società di capitali:

 

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca, con il predetto criterio quantitativo, la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuito il controllo dell’ente in forza:

 

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione dell’ente.

 

Il titolare effettivo di persone giuridiche private (quali sono, ad esempio, le fondazioni riconosciute e le associazioni riconosciute, cioè dotate di personalità giuridica) è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • i fondatori, se in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Il titolare effettivo di Trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

– il costituente o i costituenti;

– il fiduciario o fiduciari (trustee);

– il guardiano o i guardiani (se esistono);

– i beneficiari, ovvero se non sono stati ancora determinati, le categorie di persone nel cui interesse principale è istituito il trust;

– qualunque altra persona fisica che in ultima istanza esercita il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

 

Le ditte individuali e le società di persone non devono comunicare il titolare effettivo, perché tali soggetti non hanno personalità giuridica.  Ad oggi non devono effettuare la comunicazione nemmeno le fondazioni non riconosciute e le associazioni non riconosciute (al riguardo si è in attesa di una conferma ufficiale richiesta al MEF).

 

4. Le sanzioni

Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente potrà contestare la violazione dell’obbligo. La sanzione amministrativa, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, varia da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono ad un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

 

In vista dell’adempimento, considerato che in molti casi, in applicazione della complessa normativa antiriciclaggio di riferimento, potrebbe essere non immediata l’individuazione del titolare effettivo, Vi suggeriamo di iniziare l’analisi della problematica.

Lo Studio è a disposizione per supportarvi nell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.