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Emanuele Falorni - 23/06/2022

Tax News 15/2022 del 23.06.2022

Proroga al 30 novembre 2022 della comunicazione degli aiuti di Stato Covid ricevuti

Con la presente Taxnews si comunica che è stata ufficialmente prorogata al 30 novembre 2022 la scadenza della presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid prevista dal D.M. 11 dicembre 2021, di cui abbiamo fornito una prima informazione con la nostra precedente Taxnews n. 12/2022.

1. Scadenza prorogata per tutti i contribuenti

La proroga al 30 novembre 2022 (rispetto alla precedente scadenza del prossimo 30 giugno 2022) è stata stabilita da Provvedimento n. 233822 emanato ieri dall’Agenzia delle Entrate. Il differimento è stato possibile grazie al fatto che il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha prorogato di sei mesi i termini per le registrazioni degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e nel Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura (Sipa).

Come chiarisce la relazione illustrativa al D.L. n. 73/2022, “la proroga si rende necessaria, tenuto conto dell'elevata quantità di dati che saranno comunicati dai contribuenti con l’autodichiarazione” relativa agli aiuti Covid.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 ha chiarito che la presentazione dell’autodichiarazione è obbligatoria, pur concedendo più tempo per la sua predisposizione. In tal modo la scadenza per l’autodichiarazione coinciderà con quella per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi.

Si rammenta che con l’autodichiarazione in commento i contribuenti dovranno attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali, indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”, in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12.

Con la proroga è stato risolto il problema della competenza dei dati da riportare nel modello di autodichiarazione relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la possibilità di rendere possibile l’autodichiarazione anche degli aiuti eventualmente fruiti il 30 giugno 2022 (prima della proroga, vi era infatti il problema di dover comunicare dati conoscibili il giorno stesso della scadenza dell’adempimento).

 

2. La scadenza per chi ha usufruito della definizione agevolato degli avvisi bonari ex D.L. n. 41/2021

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 5 , commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione:

  • entro il 30 novembre 2022;
  • o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata della predetta definizione agevolata.

La definizione agevolata in questione riguarda i contribuenti che hanno definito gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017, elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati per effetto della sospensione e di quelli relativi al periodo d’imposta 2018, elaborati entro il 31 dicembre 2021. In particolare, l’art. 5 del D.L. n. 41/2021, ha previsto che i soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019, possano beneficiare dello stralcio delle sanzioni contenute nei citati avvisi.

 

Si evidenzia che, nel caso in cui il termine dei 60 giorni per il pagamento della definizione agevolata cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nel Decreto dell’11 dicembre 2021, sono tenuti a presentare due autocertificazioni: una, per gli aiuti diversi dalla definizione agevolata, entro il 30 novembre 2022, e, una seconda, specifica relativa alla definizione, barrando la casella dedicata nel frontespizio.

Con una prossima Taxnews forniremo ulteriori indicazioni sul contenuto dell’autodichiarazione .