Emanuele Falorni - 19/11/2021
Con la presente Taxnews vi informiamo in merito alla determinazione delle percentuali da utilizzare ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, di cui al D.L. n. 73/2021, stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 12 novembre 2021, con un budget di circa 4,4 milioni di euro.
1. Il nuovo contributo a fondo perduto perequativo
Con il predetto Decreto del MEF, è ora possibile stimare il contributo a fondo perduto perequativo, che imprese, professionisti e titolari di reddito agrario (che siano anche titolari di partita IVA e residenti o stabiliti nello Stato), potranno richiedere, non appena sarà emanato l’atteso ulteriore provvedimento del MEF, che aprirà il canale telematico per presentare le relative istanze. Da questa data i contribuenti avranno 30 giorni di tempo per presentare le domande.
2. Le condizioni per poter richiedere il contributo
Il contributo potrà essere richiesto soltanto dai soggetti che hanno perseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente al periodo d’imposta 2021 di entrata in vigore del decreto istitutivo dell’agevolazione (D.L. n.73 del 25 maggio 2021, art. 1, comma da 16 a 27): si tratta del periodo d’imposta 2019 per i contribuenti “solari”.
Ulteriori condizione per l’agevolazione sono:
Si evidenzia che, con il Provvedimento n. 227357/2021, emanato il 4 settembre 2021 dall’Agenzia delle Entrate, sono stati indicati, per le diverse tipologie di contribuenti, quali sono i righi della dichiarazione dei rediti da utilizzare per determinare gli importi dei risultati economici degli esercizi 2019 e 2020, ai fini del calcolo del contributo perequativo spettante. Ad esempio, per le società di capitali occorre puntare al quadro RF relativo al redito d’impresa, “rigo RF63, colonna 1 (modulo n. 1)”: si tratta del reddito d’impresa analiticamente determinato al lordo delle perdite.
Il Decreto del MEF ha precisato che il contributo perequativo non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019 non sia stata validamente presentata. Inoltre, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano, ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2020. Pertanto, per converso, si comprende che le dichiarazioni integrative o correttive saranno prese in considerazione soltanto se da esse deriva un ristoro minore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021. Queste ultime dovranno quindi essere presentate prima dell’istanza telematica di accesso al contributo.
3. Il calcolo del contributo perequativo
Per determinare il contributo spettante, è necessario, innanzi tutto, calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei vari molteplici contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate (sono quelli elencati nell’art. 2 del Decreto MEF del 12 novembre 2021).
Alla predetta differenza (perdita reddituale) tra i risultati economici d’esercizio al netto degli altri contributi a fondo perduto riconosciuti, andrà applicata una percentuale, in funzione dei ricavi o compensi dell’esercizio 2019 (per i “contribuenti solari”), al fine di pervenire all’importo del contributo spettante, come segue:
In ogni caso, il contributo a fondo perduto non potrà mai essere superiore al tetto di 150mila euro, come previsto dalla norma istitutiva, D.L. 73/2021.
Attenzione, come previsto dal Decreto del MEF, non spetta alcun contributo a fondo perduto perequativo, se l’importo complessivo dei vari contributi a fondo perduto, già riconosciuti precedentemente dall’Agenzia delle Entrate, è uguale o maggiore della differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al 31 dicembre 2019. In sostanza il contributo perequativo non spetta se il peggioramento dei risultati economici è già stato di fatto recuperato con i contributi già ottenuti, che si sono succeduti a partire da quello del Decreto Rilancio.
Si evidenzia, infine, che il Decreto del MEF in commento non chiarisce la situazione dei soggetti che al 30 settembre 2021 avevano l’esercizio di riferimento ancora in corso, per i quali le disposizioni emanate sono del tutto irrazionali, non consentendogli di beneficiare del contributo.
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