Tax NEWS n.59 del 10/11/2025

PEC amministratori: le nuove regole operative introdotte dal D.L. 159/2025

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 31 ottobre 2025 n. 159, cambiano le regole relative all’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società. Il provvedimento aggiorna quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità operative

L’articolo 13, comma 3., del Decreto Legge 31 ottobre 2025 n. 159 (recante misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 31 ottobre 2025) ha introdotto delle modifiche rilevanti ai fini dell’identificazione digitale degli amministratori delle società prevista dall’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025). In particolare, in continuità con l’indirizzo espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella circolare del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, questa disposizione ha codificato un principio restrittivo che vieta l’utilizzo del domicilio digitale della società (ovvero la PEC aziendale) da parte degli amministratori. Con il nuovo intervento normativo, è ora previsto:

  • in linea generale: l’obbligo a carico dei soggetti che nelle società di capitali, le società consortili e le cooperative hanno assunto la carica di amministratore unico ovvero di amministratore delegato ovvero, in mancanza, di Presidente del Consiglio di amministrazione di comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo digitale (PEC) autonomo e distinto rispetto a quello dell’impresa (pertanto, dalle nuove disposizioni dovrebbero essere escluse le società di persone commerciali - quali Snc e Sas - a meno che quest’ultime non dovessero avere introdotto nei propri patti sociali i meccanismi tipici delle società di capitali quali l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale. Sul punto sono attesi dei chiarimenti);
  • per le imprese già iscritte nel registro delle imprese: l’obbligo di comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, è prevista la sospensione della richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo della società o di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori (in questo caso verrà richiesto di regolarizzare la posizione, in assenza della quale, la Camera di Commercio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta).

Come accennato in premessa, la nuova normativa rappresenta, di fatto, lo sviluppo della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 che, com’è noto, ha previsto, per gli amministratori, l’obbligo di disporre di un domicilio digitale autonomo. Tuttavia, a differenza della formulazione originaria (che lasciava spazio a interpretazioni flessibili), il nuovo impianto nega in modo categorico la possibilità di una domiciliazione condivisa tra amministratore e società, anche nei casi in cui questa coincidenza non dovesse comportare situazioni di ambiguità.

Si segnala che nei confronti dei soggetti che non provvederanno ad indicare il domicilio digitale degli amministratori sarà applicabile una sanzione da 206 a 2.064 euro, eventualmente ridotta a 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito dovessero essere effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Le novità sopra esaminate sono già in vigore. Tuttavia, considerato che il Decreto-Legge n. 159/2025 dovrà essere convertito in legge entro il 30 dicembre p.v., non si esclude che, in sede di conversione, possano essere apportate delle modifiche. In attesa di eventuali variazioni, è consigliabile procedere all’attribuzione di un indirizzo PEC personale e individuale per gli amministratori che sono interessati da queste novità, provvedendo contestualmente all’aggiornamento del Registro delle imprese.


Tax News pubblicata il 10/11/2025 da Marco Nessi


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