Tax NEWS n.4 del 12/01/2026

Dividendi e Pex: come cambia il regime di esenzione dopo la Legge di bilancio 2026

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”) ha ridisegnato il regime fiscale dei dividendi, attenuando la stretta inizialmente prevista e introducendo nuove soglie alternative per l’accesso al regime di esenzione (dividend exemption)

L’articolo 1, commi 46-55, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”) ha profondamente modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti in regime d’impresa, superando l’approccio restrittivo che era stato previsto nella versione originaria del disegno di legge. Infatti, la proposta iniziale (per approfondimenti si rinvia alla tax news n. 55 del 27 ottobre 2025) subordinava l’applicazione della “dividend exemption” al possesso di una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale dell’emittente, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2011/96/UE (cd. “madre-figlia”). Questa impostazione avrebbe determinato, per le partecipazioni inferiori a questa soglia, l’integrale imponibilità dei dividendi, con un aggravio fiscale che, per i soggetti IRES, sarebbe passato dal’1,2% (24% su una base imponibile pari al 5% del dividendo) al 24% sull’intero ammontare. Le reazioni del mercato e degli operatori hanno indotto il Governo a rivedere questa misura.  La versione definitiva ora approvata della Legge di Bilancio ha quindi introdotto un’applicazione più selettiva del regime di parziale esenzione dei dividendi, subordinandola al rispetto, in via alternativa, di almeno una delle seguenti condizioni:

  • possesso di una partecipazione almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili (per la verifica del superamento di questa soglia minima devono essere considerate anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ex articolo 2359 c. 1, n. 1, e c. 2 del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo);
  • valore fiscale della partecipazione posseduta non inferiore a 000 euro.

I requisiti sopra indicati sono applicabili alle distribuzioni di dividendi deliberate a partire dal 1 gennaio 2026, anche se riferite a partecipazioni già detenute a tale data. Sono interessati da queste novità i seguenti soggetti:

  • le società di persone commerciali (per l’applicazione della parziale imponibilità dei dividendi in misura pari al 58,14% del relativo ammontare);
  • gli imprenditori individuali (per l’applicazione della parziale imponibilità dei dividendi in misura pari al 58,14% del relativo ammontare);
  • le società di capitali e gli enti commerciali (per l’applicazione della parziale imponibilità dei dividendi in misura pari al 5% del relativo ammontare).

La norma approvata ha previsto altresì un coordinamento del regime dei dividendi con quello delle plusvalenze. Infatti, per le partecipazioni acquisite a partire dal 1 gennaio 2026, la participation exemption (art. 87 TUIR) sarà applicabile nel caso in cui la partecipazione ceduta sia in grado di rispettare le medesime condizioni sopra illustrate (ovvero 5% del capitale ovvero costo fiscale pari ad almeno 500.000 euro), oltre agli altri requisiti specifici previsti ai fini PEX.  Viceversa, le nuove soglie non sono applicabili alle partecipazioni acquistate entro la data del 31 dicembre 2025. In presenza di pacchetti stratificati (ossia acquisti sia ante sia post 1 gennaio 2026) dovrà adottarsi un criterio Fifo; pertanto, in caso di cessione, saranno considerate cedute per prime le azioni acquistate per prime (ovvero quelle con data anteriore al 2026, che mantengono il vecchio regime PEX).

Un analogo allineamento è previsto anche ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,20% (ex articolo 27, comma 3-ter, DPR  600/73) sui dividendi corrisposti a società UE/SEE in applicazione della c.d. “Direttiva madre-figlia”: anche in questo caso, il soddisfacimento di questi requisiti alternativi (soglia del 5% ovvero 500.000 euro) costituisce una condizione necessaria per poter fruire dell’aliquota agevolata.

Particolare attenzione merita, infine, la disciplina transitoria dettata in materia di acconti d’imposta per il periodo d’imposta 2026: ai fini dell’applicazione del metodo “storico”, dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente (ossia quale imposta 2025 per i soggetti “solari”), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Pertanto, pur trovando applicazione sostanziale a partire dal periodo d’imposta 2026, le modifiche introdotte producono effetti finanziari già in sede di determinazione degli acconti dovuti per tale annualità, qualora calcolati con il metodo “storico”.

Infine, per completezza ricordiamo che nessuna modifica ha interessato le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio d’impresa: in questi casi, quindi, continuerà ad applicarsi la tassazione a titolo definitivo in misura pari al 26% sull’ammontare del dividendo, indipendentemente dalla percentuale posseduta.


Tax News pubblicata il 12/01/2026 da Marco Nessi


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