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Emanuele Falorni - 08/01/2024

Tax News 1/2024 del 08.01.2024

Legge di Bilancio 2024: le novità per le imprese

Con questa Taxnews iniziamo l’illustrazione delle principali novità della legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213) e di altri recenti provvedimenti normativi che interessano le imprese. In particolare, l’estensione della PEX alle società non residenti, le nuove agevolazioni fiscali alle imprese che assumono a tempo indeterminato, i nuovi obblighi assicurativi per le imprese, la soppressione dell’esonero da ritenute per talune tipologie di provvigioni, e il differimento dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax.

1. Estensione della Partecipation Exemption (PEX) alle plusvalenze realizzate da società non residenti

Per effetto della legge di Bilancio 2024, l’applicazione della PEX, alle condizioni di legge di cui all’art. 87 del TUIR, è stata estesa anche alle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali non residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a condizione che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.

 

In precedenza, per i non residenti, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di azioni o quote di società italiane generava un capital gain, e, laddove le convenzioni contro le doppie imposizioni attribuivano potestà impositiva (anche) all’Italia, questo capital gain era soggetto all’imposta sostitutiva del 26%.

 

Dal 1° gennaio 2024 anche le società non residenti, alle condizioni sopra riportate, potranno applicare la PEX che comporta una esenzione da tassazione di una quota pari al 95% della plusvalenza.

 

Al riguardo, si evidenzia come la legge di Bilancio 2024 si è adeguata alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 21261 del 19 luglio 2023 che aveva esteso la PEX alle società residenti in Stati UE prive di stabile organizzazione in Italia, fino ad oggi escluse dal regime di esenzione in base alla normativa nazionale.

 

Con la predetta Sentenza si è dunque aperta la possibilità, per le società non residenti che abbiano subito questo trattamento discriminatorio in passato, di presentare all’amministrazione finanziaria italiana istanza di rimborso sulla base dei principi di diritto stabiliti dalla citata Cassazione. Ora che la norma PEX ha avuto tale estensione, a maggior ragione, si apre la strada per i rimborsi.

 

2. Agevolazioni fiscali per le aziende che assumono lavoratori a tempo indeterminato

Il D.Lgs 30 dicembre 2023 n. 216 (di attuazione della Riforma dell'IRPEF ma contenente anche altre disposizioni) ha previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, una maggiorazione del costo del lavoro fiscalmente deducibile, in caso di assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione interessa sia gli operatori economici titolari di reddito d’impresa sia gli esercenti arti e professioni.

 

Il costo del lavoro deducibile sarà pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, come determinato dal decreto in commento. In caso di assunzioni di “lavoratori svantaggiati”, è previsto un coefficiente di ulteriore maggiorazione del costo del lavoro, fino al 10% del costo del lavoro sostenuto per le predette categorie di lavoratori, che sarà fissato dal decreto attuativo della nuova agevolazione.

 

Entro 30 giorni è infatti, prevista la pubblicazione di un apposito decreto attuativo, da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. La nuova agevolazione sarà oggetto di approfondimento in una successiva Taxnews.

 

3. Nuovi obblighi assicurativi per le imprese

Con la manovra di Bilancio 2024 in esame, è stato stabilito che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni iscritti nello Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché ad attrezzature industriali e commerciali, causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

 

È stato stabilito che l’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione dovrà essere considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

 

Il nuovo obbligo assicurativo non si applica agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità (stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge n. 234 del 2021).

 

4. Soppressione dell’esonero da ritenute per talune provvigioni degli assicuratori

Per effetto della soppressione dell’esonero da talune ritenute alla fronte, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 in esame, dal 1° aprile 2024 si applicheranno le ritenute sulle provvigioni degli agenti di assicurazione e dei broker per le prestazioni rese direttamente alle compagnie di assicurazione.

 

Quindi, dal prossimo 1° aprile 2024, saranno soggette a ritenute le provvigioni percepite dai seguenti soggetti (in precedenza esonerate):

  • agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L’obbligo della ritenuta si applicherà anche alle provvigioni che le assicurazioni pagano a banche e intermediari finanziari, per la collocazione di prodotti assicurativi. Si tratta della cosiddetta “bancassicurazione”, cioè la vendita di polizze tramite il canale distributivo degli sportelli bancari, alternativi rispetto al tradizionale canale degli agenti.

 

Al riguardo, infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7 del 7 febbraio 2013, aveva chiarito che erano esonerate dalla ritenuta anche le provvigioni pagate ai seguenti soggetti: banche autorizzate, intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale del testo unico bancario, SIM autorizzate e la Divisione servizi di bancoposta della Società Poste Italiane, che possono collocare sul mercato contratti di assicurazione, purché standardizzati.

Con la legge di Bilancio 2024 in commento, l’esonero viene quindi meno anche per la cosiddetta “bancassicurazione”.

 

 

5. Ulteriore differimento della plastic e sugar tax

È stata posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza di applicazione della plastic tax e della sugar tax (sul consumo delle bevande analcoliche, dette anche “bevande edulcorate”), di cui alla legge n. 160/2019.