Emanuele Falorni - 21/01/2022
Con la presente Taxnews continuiamo l’illustrazione delle principali novità tributarie per le imprese, in vigore dal 1° gennaio 2022, in particolare, le novità nei modelli Intrastat.
1. Le semplificazioni e le novità dei modelli Intrastat
Con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, in adeguamento della disciplina comunitaria, sono state introdotte diverse semplificazioni nei modelli Intrastat, che sono anche stati adeguati alla disciplina comunitaria delle operazioni di call-off stock.
Le nuove disposizioni, di seguito illustrate, si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Quindi non sono interessati dalle novità in esame gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre 2021 ovvero all’ultimo trimestre 2021, in scadenza il prossimo 25 gennaio 2022.
Ai sensi della predetta Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23 dicembre 2021, n. 493869/RU:
Negli elenchi Intrastat acquisti di servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono abolite le seguenti informazioni:
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di servizi (INTRA 2-quater), resta invariato l’obbligo di presentazione (mensilmente), soltanto se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.
Negli elenchi Intrastat cessioni di beni (INTRA 1-bis) è stato, invece, introdotta a fini statistici, l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
Oltre alle predette novità, si evidenzia che:
Nell’ambito delle semplificazioni delle operazioni di call-off stock di cui al D.Lgs n. 192/2021 che ha recepito la direttiva comunitaria sulle “Quick fixes” (“soluzioni rapide”), Direttiva Ue n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018, con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane in commento, è stata introdotta una nuova sezione nel modello (INTRA 1- sexies), a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022, mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (cosiddetto call-off stock).
Al riguardo, si evidenzia che il call-off stock (anche detto consignment stock) si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione.
Per esigenze di semplificazione, in attuazione del decreto di recepimento della direttiva Quick fixes, quando l’operazione ha luogo tra due soggetti passivi, la stessa è considerata, a determinate condizioni, una cessione non imponibile IVA nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo, nel momento in cui l’acquirente preleva i beni dal magazzino, ossia quando si realizza il trasferimento di proprietà, evitando così che il cedente debba identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del cliente (quello di arrivo), per rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” al momento di arrivo dei beni.