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Marco Nessi - 06/03/2025

Tax News 17/2025 del 06.03.2025

Certificazione unica 2025: le scadenze e le esclusioni

In questa newsletter ricordiamo l’adempimento relativo alla Certificazione Unica 2025 di prossima scadenza, con particolare riferimento ai termini di trasmissione previsti ed alle nuove ipotesi di esclusione da questo obbligo.

Com’è noto, ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del DPR 22.7.98 n. 322, i sostituti d'imposta devono rilasciare ai contribuenti-sostituiti una certificazione attestante:

 

  • l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
  • l'ammontare delle ritenute operate;
  • l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

 

Con il provvedimento 15 gennaio 2025 n. 9454, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

 

Si ricorda che:

 

  • il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate è generalmente confermato alla data del 17 marzo 2025 (il giorno 16 cade di domenica);
  • le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2025;
  • il termine del 31 ottobre rimane valido per i sostituti d’imposta con riferimento alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

 

In merito ai soggetti tenuti al rilascio e all’invio telematico delle CU, l’articolo 3, comma 1, del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Decreto Adempimenti”) ha previsto, a decorrere dall’anno di imposta 2024, l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano:

 

  • il regime forfetario (ex articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014);
  • il regime di vantaggio (ex articolo 27 del DL 98/2011)

 

La ratio di questa previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passano per lo SdI. Nella generalità dei casi, pertanto, è venuta meno la necessità di rilasciare/inviare la CU per le somme (compensi) corrisposte a contribuenti minimi/forfettari.

 

Al riguardo le istruzioni della CU 2025 specificano che quanto corrisposto ai citati contribuenti (senza ritenuta d’acconto) dovrà essere indicato soltanto nei casi in cui le somme corrisposte non sono classificabili tra i “compensi” (ciò si verifica, ad esempio, per l’erogazione dell’indennità di maternità).