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Marco Nessi - 06/03/2025

Tax News 16/2025 del 06.03.2025

Rischi catastrofali: polizza obbligatoria per le imprese entro il prossimo 31 marzo

In questa newsletter analizziamo il nuovo obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali a carico delle imprese (in scadenza il prossimo 31 marzo) alla luce del decreto interministeriale 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2025.

L’articolo 1, commi 101-111, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali

Rispetto all’originaria scadenza del 31 dicembre 2024, il recente Decreto c.d. “Mille proroghe” (D.L. 202/2024) ha rinviato questo termine al prossimo 31 marzo 2025, (con l'ulteriore posticipo al 31 dicembre 2025 per le aziende che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura).

 

 

  1. Soggetti obbligati esclusi

L’obbligo assicurativo riguarda le imprese avente sede legale in Italia (ovvero con sede all'estero ma con stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione al registro imprese (ex articolo 2188 c.c.).

Viceversa, da questo nuovo obbligo sono esclusi:

 

  • gli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c.), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
  • le imprese con beni immobili gravati da abuso edilizio, ovvero che:
  • sono costruiti in carenza delle autorizzazioni previste;
  • sono gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

 

  1. Rischi coperti

L’assicurazione si riferisce alla copertura dei danni che sono direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, le inondazioni ed esondazioni) sui beni individuati all’articolo 2424, c. 1, c.c. iscrivibili alle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio (sezione attivo, voce B-II, n. 1-2-3):

 

  • beni immobili;
  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Si ricorda che:

 

  • la stipula del contratto assicurativo ha carattere obbligatorio;
  • l’eventuale inadempimento da parte dei soggetti obbligati ha effetto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche (anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali) – non sono previste dunque sanzioni dirette;
  • in caso di rifiuto dell’obbligo assicurativo da parte delle compagnie di assicurazioni è prevista per queste ultime l’applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 100.000 ad un massimo di € 500.000.

 

  1. Obblighi per le compagnie assicurative

Le compagnie assicurative sono libere di applicare la misura dei premi nel rispetto dei seguenti limiti:

 

  • franchigia o scoperto non superiori al 15% del danno;
  • applicazione di premi proporzionali al rischio.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest’ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità.

Per contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, SACE S.p.A.  (società controllata dal ministero dell’Economia) è autorizzata a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con decreto, una copertura fino al 50% degli indennizzi che le assicurazioni dovranno pagare, fino a un massimo di 5 miliardi di euro nel 2024

 

 

  1. Decreto MEF

Le modalità operative per l'applicazione dell'obbligo di copertura assicurativa sono state definite dal decreto attuativo 30 gennaio 2025 n. 18 del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare il decreto ha definito gli aspetti operativi, le caratteristiche delle polizze e le condizioni che i contratti assicurativi dovranno rispettare, lasciando alle imprese un termine di 30 giorni per adeguarsi alle nuove regole. 

 

Tra i vari aspetti è stato precisato che:

 

  • la polizza assicurativa, non copre:
    1. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
    2. i danni che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
    3. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
  • le eventuali polizze già in essere potranno essere aggiornate conformemente alla normativa in occasione della prima scadenza o del primo rinnovo utile;
  • i premi assicurativi dovranno essere determinati in proporzione al rischio dell'area geografica in cui sono ubicati gli immobili e alle caratteristiche di vulnerabilità di questi ultimi. A tal fine, saranno considerate le misure di prevenzione adottate dalle imprese per mitigare i rischi (pertanto, gli eventuali comportamenti virtuosi saranno premiati con una riduzione proporzionale dei costi assicurativi);
  • le compagnie assicurative potranno limitare l'assunzione di nuovi rischi nell'intero territorio nazionale qualora dovessero essere superati i massimali di tolleranza stabiliti (questa previsione rappresenta, di fatto, una mitigazione dell'obbligo a contrarre imposto alle imprese assicuratrici dall’articolo 1, c. 107, della Legge 213/2023);
  • con riferimento allo "scoperto" (ovvero l'importo del danno che può rimanere a carico dell'assicurato) è previsto che:
    1. per somme assicurate fino a 30 milioni di euro: questo onere non potrà superare il 15% del danno indennizzabile;
    2. per gli importi superiori e per le grandi imprese (che fatturano oltre 150 milioni di euro e occupano almeno 500 dipendenti): la percentuale potrà essere definita liberamente tramite negoziazione tra le parti.

 

Infine, è stata disciplinata anche la possibilità di inserire un massimale alle somme indennizzabili. In particolare, per coperture fino a un milione di euro, il massimale corrisponde all'intera somma assicurata; per valori tra 1 e 30 milioni, il limite sarà pari al 70% del valore della polizza; viceversa, oltre questa soglia, si procederà su base negoziale.