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Emanuele Falorni - 19/07/2022

Tax News 17/2022 del 19.07.2022

Novità per i Tax Credit energia introdotte dalla legge di conversione n. 91 del 15 luglio 2022 del Decreto Aiuti, D.L. n. 50/2022

Con la presente Taxnews si forniscono informazioni in merito a due rilevanti novità che interessano i Tax Credit energia (di cui alle nostre precedenti Taxnews numeri 11 e 13): l’introduzione del vincolo del plafond del regime “de minimis” e l’obbligo da parte delle imprese venditrici di certificazione ai clienti dell’incremento del costo della componente energia.

1. Obbligo per i fornitori di aziende “non gasivore” e “non energivore” di certificare ai clienti l’incremento di costo della componente energia

La prima novità, positiva, rappresenta una semplificazione e riguarda soltanto le impresenon gasivore” e “non energivore” (ma con contatori di potenza almeno pari a 16,5Kw) e consiste, a certe condizioni, nell’introduzione dell’obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e l’ammontare del Tax Credit spettante per il secondo trimestre del 2022. Si rammenta che la condizione per usufruire dei relativi crediti d’imposta è che si sia verificato un incremento del costo dell’energia (gas o elettricità) superiore al 30% nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019.

 

Tale comunicazione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, tuttavia, è obbligatoria, su richiesta espressa del cliente, soltanto se l’impresa destinataria del Tax Credit energia nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre del 2019.

 

La norma, tuttavia, non richiede continuità di rapporto nella fornitura, per cui il fornitore deve effettuare la comunicazione in parola anche se nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2021 il cliente è (provvisoriamente) transitato ad altro operatore.

 

Dunque, al verificarsi delle predette condizioni, il venditore di energia (gas o elettricità) deve inviare al proprio cliente una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019) e l’ammontare della detrazione spettante (Tax Credit) per il secondo trimestre 2022.

Al contrario, non potranno beneficiare di questa comunicazione, e dovranno quindi verificare in autonomia la spettanza del credito, le imprese che hanno cambiato fornitore, le imprese “energivore” e le imprese “gasivore”.

 

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha dieci giorni di tempo (a partire dal 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2022), per definire il contenuto della comunicazione in oggetto, che dovrà essere inviata alle imprese clienti entro il 29 agosto 2022.

 

2. Inclusione dei Tax Credit energia nella disciplina “de minimis”

L’altra novità introdotta è di fatto una penalizzazione, in quanto per i Tax Credit sull’energia viene introdotta la disciplina del “de minimis” per il secondo trimestre 2022, tranne per le aziende definite “energivore” (come evidenziato da taluni commentatori).

 

Si rammenta che il regime “de minimis” prevede un limite secondo il quale un’impresa non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200.000 euro nel triennio. Si tratta di una tipologia di regime che era nata in tempi “normali” per progetti di impatto minore.

 

Con l’applicazione del regime “de minimis” le imprese che avrebbero legittimamente diritto al Tax Credit energia potrebbero non potervi accedere, in quanto per la verifica del tetto dei 200.000 euro (che potrebbero già aver raggiunto) devono conteggiare anche gli aiuti “de minimis” già riconosciuti nel 2020 e nel 2021, che sono numerosissimi e possono provenire sia dallo Stato che dagli enti locali, tra i quali, ad esempio, rientrano il fondo di garanzia e diversi sgravi contributivi INPS.

 

Il calcolo dovrà poi considerare le regole specifiche del periodo emergenziale e occorre anche tener presente il concetto di impresa unica applicato ai gruppi di imprese. In tal caso, infatti, per calcolare l’importo totale degli aiuti occorre considerare sia l’impresa richiedente sia quelle collegate e nel complesso non bisognerà superare il plafond dei 200.000 euro.