Emanuele Falorni - 23/08/2022
Con la presente Taxnews si forniscono informazioni in merito alla proroga per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale, per effetto del decreto Aiuti-bis (art. 6 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022). La proroga riguarda sia le imprese energivore e gasivore, che le imprese diverse dalle precedenti. È stato inoltre soppresso il vincolo dell’applicazione del regime “de minimis” per i Tax credit energia.
1. Proroga per il terzo trimestre 2022 del Tax credit per il consumo di energia elettrica
In particolare, per le imprese energivore (sono quelle a forte consumo di energia elettrica identificate in base alle disposizioni di cui decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, a condizione che il costo per kWh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Lo Studio è a disposizione dei Clienti per verificare l'applicabilità della norma qui illustrata e per sviluppare i conteggi del credito d'imposta eventualmente spettante.
Anche alle imprese non energivore, con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari ad almeno 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per la componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, a condizione che il costo per kWh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
2. Proroga per il terzo trimestre 2022 del Tax credit per il consumo di gas naturale
La proroga interessa anche le imprese a forte consumo di gas naturale, che si vedono riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel terzo trimestre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici), a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Lo Studio è a disposizione del Clienti per verificare l'applicabilità della norma qui illustrata e per sviluppare i conteggi del credito d'imposta eventualmente spettante.
Beneficiano della proroga anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (le “non gasivore”) alle quali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel terzo trimestre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici), a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercato energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Si evidenzia che l’aumento dei costi deve essere verificato in relazione ai consumi di ciascuna azienda (per le imprese “multisito” si calcola complessivamente e non per singola utenza).
3. Certificazione del Tax credit da parte del fornitore
Anche per il terzo trimestre 2022 le imprese non energivore e non gasivore possono chiedere al loro fornitore di calcolare l’incremento di costo della componente energetica e di certificare l’ammontare del Tax credit spettante.
4. Soppressione dell’obbligo di applicare la disciplina “de minimis” per i Tax Credit energia e gas naturale
Per effetto della legge n. 122/2022, di conversione del D.L. n. 73/2022, è stato abrogato l’obbligo di rispettare la disciplina europea degli aiuti di Stato “de minimis”, che vincolava le imprese, tranne quelle energivore (si veda al riguardo la nostra precedente Taxnews n. 17/2022), a far rientrare questi Tax credit nel calcolo degli aiuti “de minimis”, con un tetto massimo triennale di 200.000 euro; plafond che rischiava in molti casi di precludere l’accesso al Tax credit energia.