Tax NEWS n.6 del 26/01/2026

Riaperta la deroga alla svalutazione dei titoli nell’attivo circolante nei bilanci 2025 e 2026

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”) ripropone per gli esercizi 2025 e 2026 laderoga alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante. Questa facoltà può essere esercitata in modo prudente, coerentemente con la rappresentazione veritiera e comparabile della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

L’articolo 1, commi 65-67, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di bilancio 2026”) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la facoltà di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, consentendo ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali (ovvero i c.d. “OIC adopter”) di mantenere in bilancio i valori risultanti dall’ultimo bilancio approvato, evitando la svalutazione al minor valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, fatto salvo il caso in cui la perdita assuma carattere durevole. La disposizione ripropone quanto già previsto in passato da precedenti interventi emergenziali (da ultimo l’articolo 45, commi 3-octies e seguenti, del DL 73/2022, convertito dalla Legge 122/2022), che avevano introdotto una deroga analoga per gli esercizi 2022-2024, successivamente prorogata. Rispetto a questi precedenti, la disciplina prevista dalla Legge di bilancio 2026 si caratterizza per alcuni elementi di discontinuità, in quanto:

  • la deroga è prevista per due esercizi consecutivi (ovvero gli esercizi 2025 e 2026);
  • non è richiamata l’esistenza di una situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari quale presupposto per la sospensione dei criteri ordinari di valutazione.

A livello soggettivo, la deroga riguarda i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ovvero:

  • le imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi OIC (incluse quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata o micro);
  • le imprese di assicurazione (per le quali è previsto uno specifico potere regolamentare in capo all’IVASS).

L’ambito applicativo della deroga è circoscritto ai titoli che non sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, ovvero quelli iscritti nell’attivo circolante che sono ordinariamente valutati al minore tra il costo e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato (ex articolo 2426, comma 1, n. 9, c.c.). Coerentemente con i chiarimenti forniti in occasione delle precedenti deroghe (in particolare con il documento interpretativo OIC 11), devono ritenersi inclusi nella disciplina in esame:

  • i titoli di debito;
  • i titoli di capitale, quotati e non quotati.

Viceversa ne restano esclusi gli strumenti finanziari derivati.

La deroga può essere applicata sia ai titoli già presenti nell’ultimo bilancio annuale approvato sia a quelli che sono acquistati nel corso dell’esercizio (per i quali il valore di riferimento è il costo di acquisto) e può essere esercitata su singoli titoli ovvero a categorie omogenee degli stessi, anche se emessi dallo stesso soggetto.

La facoltà di non procedere alla svalutazione deve essere accompagnata, come già in passato, dall’obbligo di accantonare ad una riserva indisponibile l’ammontare corrispondente alla svalutazione non effettuata (ovvero la differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale).  L’obbligo di costituire una riserva indisponibile mira a evitare che utili di natura esclusivamente contabile  (ovvero quelli che derivano dal mancato recepimento in bilancio delle perdite di valore temporanee) possano essere distribuiti ai soci (ciò, evidentemente, a tutela dei creditori sociali). La riserva potrà poi essere progressivamente resa disponibile in correlazione con il realizzo dei titoli o con il venir meno delle differenze rispetto ai valori di mercato (ad esempio in caso di pieno recupero dei corsi).

Nel caso in cui gli utili d’esercizio dovessero essere di importo inferiore a questa differenza, la riserva dovrà essere integrata utilizzando le riserve di utili o le  altre riserve patrimoniali disponibili (ovvero, in mancanza, gli utili degli esercizi successivi).

L’esercizio della deroga comporta specifici oneri informativi nella Nota integrativa di bilancio. In particolare, è opportuno:

  • indicare che ci si è avvalsi della facoltà di non svalutare ai sensi dell’articolo 1, commi 65-67, della Legge 199/2025, descrivendone l’effetto sui criteri di valutazione dei titoli;
  • illustrare, per classi significative di titoli, la differenza tra il valore iscritto in bilancio e il corrispondente valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio;
  • fornire una descrizione delle ragioni per cui le perdite di valore sono considerate non durevoli, con riferimento all’orizzonte temporale dell’investimento e alle prospettive di recupero.

Sotto il profilo temporale, la normativa in esame presenta alcune criticità. Infatti, la possibilità di applicare la deroga per due esercizi consecutivi (2025 e 2026) si pone in una situazione di potenziale contrasto con il presupposto della “non durevolezza” della perdita di valore, che rappresenta l’unico limite espresso alla sua applicazione. In mancanza di una motivazione emergenziale esplicita, la deroga rischia di perdere il carattere eccezionale che ne aveva giustificato l’introduzione negli anni precedenti, assumendo una funzione di attenuazione stabile dei criteri ordinari di valutazione. Da ciò possono derivare possibili effetti negativi:

  • sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
  • sulla comparabilità dei bilanci d’esercizio.

La questione assume particolare rilievo per i titoli che, nei precedenti esercizi, non sono stati svalutati in applicazione delle deroghe emergenziali precedenti (art. 20-quater DL 119/2018; art. 45 DL 73/2022). In questo caso, l’eventuale utilizzo di questa facoltà anche nei bilanci 2025 e 2026 potrebbe tradursi, di fatto, in un protratto scostamento dai valori di mercato, rendendo sempre più difficile dimostrare la natura ‘non durevole’ delle perdite di valore.

E’ quindi evidente che l’opzione per la deroga non può essere esercitata in modo automatico, ma richiede una valutazione puntuale e motivata per verificare la persistenza delle condizioni che ne consentono l’applicazione, tenendo conto non solo degli effetti immediati sul risultato economico e sul patrimonio netto, ma anche delle ricadute sulla qualità informativa del bilancio.


Tax News pubblicata il 26/01/2026 da Marco Nessi


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