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Marco Nessi - 15/11/2024

Tax News 23/2024 del 15.11.2024

Chiariti i nuovi criteri per identificare la residenza fiscale delle società

Con la presente Tax News si segnalano le novità introdotte dal D.Lgs 209/2023 per effetto del quale, a partire dal periodo d’imposta 2024, ai fini fiscali si devono considerarsi residenti in Italia: 1) le società e agli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la propria sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli enti che hanno in Italia la sede di direzione effettiva; 3) gli enti che hanno in Italia, in via principale, la gestione ordinaria.

CHIARITI I NUOVI CRITERI PER IDENTIFICARE LA RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETA’

 

  1. La nuova residenza fiscale delle persone giuridiche

Per effetto delle novità introdotte dall’art. 2 del D.Lgs. 209/2023, ai fini fiscali, a partire dal  periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29.12.2023 (ovvero, per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 2024), devono considerarsi residenti in Italia - oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale - quelli che hanno in Italia la sede di direzione effettiva ovvero la gestione ordinaria in via principale (i due criteri sostituiscono i concetti di “sede dell’amministrazione” e di “oggetto principale” e hanno la finalità di garantire maggior certezza giuridica nei rapporti tra Fisco e contribuente, ancorando il presupposto di residenza fiscale in Italia ad elementi concreti e fattuali, in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma).

In buona sostanza, la residenza di società ed enti viene ora ricondotta a tre criteri alternativi, ovvero:

  • il criterio della “sede legale” (che ha carattere formale);
  • il criterio della “sede di direzione effettiva”;
  • il criterio della “gestione ordinaria in via principale”.

In particolare:

  • per “sede di direzione effettiva” deve intendersi il luogo in cui viene effettuata la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso (si tratta, quindi, del luogo in cui avviene la gestione quotidiana dell’attività, ovvero le attività relative al suo “normale funzionamento” e agli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione);
  • per “gestione ordinaria in via principale” deve intendersi il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso.

 

  1. I chiarimenti

Con riferimento alla disciplina generale illustrata al precedente paragrafo, nella recente circolare 4 novembre 2024 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti osservando che:

  • la “sede della gestione ordinaria” è costituita dal luogo in cui si attua il normale funzionamento e l’ordinaria amministrazione della società (è opportuno segnalare che i fattori di determinazione della gestione ordinaria possono variare seconda della conformazione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica, nonché della organizzazione del complesso aziendale della società o dell’ente. Non è, quindi, possibile elaborare in astratto un’elencazione onnicomprensiva degli atti espressione della gestione ordinaria. Peraltro, questa valutazione non preclude la possibilità che la società disponga anche di stabilimenti localizzati all’estero, purché l’attività di gestione ordinaria sia svolta prevalentemente nel territorio italiano);
  • ai fini dell’individuazione del luogo di esercizio della “direzione effettiva” non assumono rilevanza le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi (pertanto, le decisioni assunte dai soci non rilevano per individuare la sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle aventi contenuto gestorio. In relazione alla materiale individuazione della sede di direzione effettiva, considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la scissione tra il luogo di svolgimento dell’attività d’impresa e il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche, è stata evidenziata la necessità di effettuare una valutazione caso per caso delle singole fattispecie);
  • (in linea generale) il concetto di “oggetto esclusivo o principale” continua ad avere rilevanza ai fini della distinzione tra enti commerciali (ex art.73, c. 1, lett. b), del TUIR) ed enti non commerciali (ex art. 73, c. 1, lett. c, TUIR);
  • la residenza fiscale degli organismi comuni di investimento deve essere individuata nello Stato di istituzione degli stessi;
  • devono essere considerati fiscalmente residenti in Italia i trust e gli istituti aventi contenuto analogo, istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni (ex art. 11, c. 4, lett. c, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, attuato tramite DM 4 settembre 1996) in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
  • devono considerarsi residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli previsti dal DM 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.

 

Cordiali Saluti