Elisa Filippi - 01/10/2024
Nella presente TaxNews si forniscono brevi cenni sul funzionamento del Concordato Preventivo Biennale: nuovo istituto che prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Per il 2024, il termine previsto per aderire al CPB è tassativamente fissato al 31 ottobre 2024. L’argomento è particolarmente articolato e per ciascun contribuente dev’essere effettuata un’analisi della convenienza all’adesione, oltre che verificare l’assenza di cause ostative o di esclusione dal CPB; si invita, pertanto, a contattare lo Studio per valutare insieme l’eventuale possibilità di aderire al CPB.
IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Il Concordato Preventivo Biennale (di seguito “CPB”) è un nuovo istituto che prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette (IRES, IRPEF e addizionali) e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Si tratta sostanzialmente di un accordo tra professionisti/imprese e Fisco per stabilire preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo.
Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, l’accettazione della proposta comporterà per il contribuente:
Vi è, inoltre, la possibilità (su opzione) di assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO E CAUSE DI ESCLUSIONE O OSTATIVE
Sono interessati dal CPB i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che aderiscono al Regime dei forfetari. Sono esclusi i contribuenti che:
Sono inoltre esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.
Si specifica, inoltre, che l’accettazione della proposta di CPB da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
Oltre alle cause di esclusione soggettive, sono previste altre cause ostative che impediscono l’adesione al CPB:
II. BASE IMPONIBILE, MODALITA’ DI ADESIONE E CAUSE DI CESSAZIONE
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio - ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024 - il reddito d'impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.
Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:
In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.
A livello operativo l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di CPB.
Per il solo 2024, il termine previsto per aderire al CPB è tassativamente fissato al 31 ottobre 2024. A regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.
Il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta nel quale si verificano determinati eventi, ossia:
Inoltre, per i soli contribuenti ISA, il CPB cessa in caso di:
Mentre, per i soli contribuenti Forfetari, il CPB cessa in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi previsti dal regime maggiorato del 50%.
III. BENEFICI PREMIALI E ALTRE CONSEGUENZE
Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB non possono essere effettuati accertamenti (accertamento induttivo ex art. 39 DPR n. 600/73), salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB, e sono riconosciuti tutti i benefici premiali previsti per i soggetti ISA che ottengono un punteggio pari a 10 (indipendentemente dall’effettivo punteggio ottenuto), ovvero:
Gli acconti delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale sono calcolati secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Tittavia, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono su opzione assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie secondo la seguente gradazione:
Punteggio ISA ottenuto nel periodo d’imposta 2023 |
Aliquota applicabile sulla parte eccedente |
Pari o superiore a 8 |
10% |
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
12% |
Inferiore a 6 |
15% |
L’adesione da parte del contribuente al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa e avviene tramite la compilazione del Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA e al calcolo del reddito preventivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio resta a disposizione per supportarVi nel calcolo del reddito proposto, nella verifica della presenza di eventuali cause ostative o di esclusione dal CPB, nonché nella valutazione di convenienza dell’adesione.
Vi invitiamo, pertanto, a contattarci qualora l’istituto possa essere di Vostro interesse.
1° Ottobre 2024