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Elisa Filippi - 01/10/2024

Tax News 19/2024 del 01.10.2024

Concordato preventivo biennale

Nella presente TaxNews si forniscono brevi cenni sul funzionamento del Concordato Preventivo Biennale: nuovo istituto che prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Per il 2024, il termine previsto per aderire al CPB è tassativamente fissato al 31 ottobre 2024. L’argomento è particolarmente articolato e per ciascun contribuente dev’essere effettuata un’analisi della convenienza all’adesione, oltre che verificare l’assenza di cause ostative o di esclusione dal CPB; si invita, pertanto, a contattare lo Studio per valutare insieme l’eventuale possibilità di aderire al CPB.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

 

Il Concordato Preventivo Biennale (di seguito “CPB”) è un nuovo istituto che prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette (IRES, IRPEF e addizionali) e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Si tratta sostanzialmente di un accordo tra professionisti/imprese e Fisco per stabilire preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo.

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, l’accettazione della proposta comporterà per il contribuente:

  • l’assoggettamento ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP dei redditi pre-concordati con l’Agenzia delle Entrate;
  • gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rileveranno ai fini fiscali.

Vi è, inoltre, la possibilità (su opzione) di assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

 

 

I. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO E CAUSE DI ESCLUSIONE O OSTATIVE

 

  1. Presupposto soggettivo

Sono interessati dal CPB i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o che aderiscono al Regime dei forfetari. Sono esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (si specifica che i debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite).

Sono inoltre esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Si specifica, inoltre, che l’accettazione della proposta di CPB da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

 

  1. Cause di esclusione e ostative

Oltre alle cause di esclusione soggettive, sono previste altre cause ostative che impediscono l’adesione al CPB:

  • aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
  • aver effettuato operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato;
  • per le società di persone o associazioni ex 5 TUIR: aver apportato modifiche alla compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (non assume rilevanza l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale).

 

II. BASE IMPONIBILE, MODALITA’ DI ADESIONE E CAUSE DI CESSAZIONE

 

  1. Base imponibile

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio - ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024 - il reddito d'impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.

Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:

  • delle plusvalenze e delle minusvalenze;
  • delle sopravvenienze attive e passive;
  • delle perdite su crediti;
  • dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d’impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
  • dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).

In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

 

  1. Modalità e termini di adesione alla proposta di Concordato

A livello operativo l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di CPB.

Per il solo 2024, il termine previsto per aderire al CPB è tassativamente fissato al 31 ottobre 2024.  A regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

 

  1. Cause di cessazione del CPB

Il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta nel quale si verificano determinati eventi, ossia:

  • cessazione dell’attività o modifica della stessa rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, salvo si applichi il medesimo ISA;
  • operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda;
  • modifiche della compagine sociale da parte di società di persone o associazioni ex art. 5 TUIR;
  • presenza di particolari ed eccezionali circostanze (ad esempi: eventi calamitosi, affitto d’azienda, liquidazione della società, gravi danni ai locali in cui si svolge l’attività o alle scorte di magazzino, …) che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato.

Inoltre, per i soli contribuenti ISA, il CPB cessa in caso di:

  • adesione al regime forfetario;
  • dichiarazione di ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) maggiorato del 50%;

Mentre, per i soli contribuenti Forfetari, il CPB cessa in caso di superamento del limite dei ricavi o compensi previsti dal regime maggiorato del 50%.

 

III. BENEFICI PREMIALI E ALTRE CONSEGUENZE

 

  1.  Effetti premiali derivanti dall'adesione al CPB

Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB non possono essere effettuati accertamenti (accertamento induttivo ex art. 39 DPR n. 600/73), salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB, e sono riconosciuti tutti i benefici premiali previsti per i soggetti ISA che ottengono un punteggio pari a 10 (indipendentemente dall’effettivo punteggio ottenuto), ovvero:

  • esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
  • esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (ex 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex 39, c. 1, lett. d, secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54 DPR n. 633/72);
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e dell'IVA;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
  1. Determinazione degli acconti

Gli acconti delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale sono calcolati secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Tittavia, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

  • per le imposte sui redditi se determinato con il metodo storico: è dovuta una maggiorazione al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex 15 e 16 del D.lgs. 13/2024;
  • per l’IRAP se determinato con il metodo storico: è dovuta una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex 17 del D.lgs. 13/2024;
  • se gli acconti sono determinati sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (c.d. metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
  1. Regime opzionale: imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono su opzione assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie secondo la seguente gradazione:

 

Punteggio ISA ottenuto nel periodo d’imposta 2023

Aliquota applicabile sulla

parte eccedente

Pari o superiore a 8

10%

Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8

12%

Inferiore a 6

15%

 

 

L’adesione da parte del contribuente al Concordato Preventivo Biennale è facoltativa e avviene tramite la compilazione del Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA e al calcolo del reddito preventivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio resta a disposizione per supportarVi nel calcolo del reddito proposto, nella verifica della presenza di eventuali cause ostative o di esclusione dal CPB, nonché nella valutazione di convenienza dell’adesione.

 

Vi invitiamo, pertanto, a contattarci qualora l’istituto possa essere di Vostro interesse.

 

1° Ottobre 2024