Emanuele Falorni - 19/09/2024
Con la presente Taxnews si dà conto del “tax credit sponsorizzazioni” per gli investimenti pubblicitari, effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, a favore degli enti sportivi individuati dalla norma (esclusi gli enti in regime agevolato ex legge n. 398/1991). L’Agevolazione è stata rifinanziata dal Decreto Legge “Omnibus” n. 113/2024, con uno stanziamento di 7 milioni di euro. Il soggetto erogante può cumulare il tax credit in esame con l’integrale deducibilità della spesa sostenuta per l’investimento, qualificata ex lege come spesa di pubblicità.
I requisiti per beneficiare del tax credit sportivo
Il credito d’imposta spetta a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, erogati a favore di leghe, che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, di società sportive professionistiche (SSP), nonché di società sportive dilettantistiche (SSD) e di associazioni sportive dilettantistiche (ASD), iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
È inoltre richiesto che l’ente sportivo beneficiario abbia ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Il credito d’imposta in questione, istituito nel 2020, è disciplinato dall’art. 81 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 e dal DPCM 30 dicembre 2020 n. 196, emanato in occasione del primo anno di applicazione dell’agevolazione, norma applicabile, nei limiti di compatibilità, anche alla misura ora rifinanziata.
Il predetto requisito relativo ai ricavi non è richiesto a leghe, SSP, SSD e ASD che si sono costituite a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ulteriore requisito è l’obbligo, per le società sportive professionistiche e per le società e associazioni sportive dilettantistiche, di certificare di “svolgere attività sportiva giovanile”.
La consistenza dei ricavi 2023 dovrà essere attestata dall’ente sportivo destinatario degli investimenti (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/200), e consegnata al soggetto investitore, che dovrà allegarla alla domanda on line per il riconoscimento del tax credit (come previsto dall’art. 3, comma 1, del DPCM n. 196/2020).
La certificazione circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile dovrà essere resa dall’ente sportivo interessato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, in alternativa, è richiesta la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento in merito allo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche.
Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni incluse, a favore di soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
L’agevolazione spetta all’ulteriore condizione che i pagamenti per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni avvengano con versamento bancario o postale, oppure con altri strumenti di pagamento tracciati, previsti dall’art. 23 del D.Lgs n. 241/1997 (ivi incluse carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La misura del tax credit
Il credito d’imposta ammonta al 50% degli investimenti effettuati nel periodo interessato a favore dei predetti enti sportivi, tenendo conto del tetto di spesa autorizzato per l’anno 2024, pari a 7 milioni di euro.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. L’agevolazione rientra in ogni caso nel regime “de minimis” di cui ai relativi regolamenti UE.
Quindi, anche nel caso del rifinanziamento dell’agevolazione in esame, non conta l’ordine temporale dell’invio delle richieste (come chiarito nel sito web del Dipartimento dello Sport, in occasione della precedente agevolazione degli investimenti fatti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023).
Il doppio beneficio: tax credit e deducibilità della spesa pubblicitaria
Come espressamente disposto dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 113/2024, per il soggetto erogante, il corrispettivo sostenuto per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, costituisce “spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del medesimo soggetto erogante, mediante una specifica attività della controparte”, nei limiti del tetto di spesa di 200.000 euro.
Per beneficiare dell’integrale deducibilità dell’erogazione alla stregua di una spesa di pubblicità, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21 del 2003, è necessario che:
Si evidenzia, inoltre, come le spese di pubblicità debbano essere giustificate documentalmente mediante un contratto scritto che indichi le obbligazioni dell’ente sportivo beneficiario in modo chiaro e dettagliato, quindi non generico, e le relative modalità di pagamento.
La procedura per ottenere l’agevolazione
L’istanza di riconoscimento del tax credit dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma on line che sarà attivata dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La comunicazione della data di attivazione della piattaforma on line e il termine ultimo di presentazione delle domande sarà pubblica sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (avviso con efficacia di pubblicità notizia).
Ai fini del riconoscimento del Tax Credit le spese per investimenti pubblicitari e per le sponsorizzazioni in esame devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, o ancora dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il citato DPCM applicativo prevede che, entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione richiesta, conceda il contributo sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto del tetto di spesa 2024, dandone anche comunicazione ai soggetti beneficiari, con la pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.
Modalità di utilizzo del tax credit
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente per pagare in compensazione tributi e contributi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, mediante il modello F24, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’elenco degli enti sportivi beneficiari.