Elisa Filippi - 15/03/2024
Credito d’imposta transizione 5.0 [1]
L’articolo 38 del D.L. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR”)[2], ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese, negli anni 2024 e 2025, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici.
Soggetti destinatari
L'agevolazione è destinata a tutte le imprese[3] residenti nel territorio dello Stato[4], a condizione che rispettino:
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati in strutture produttive situate nel territorio dello Stato, nell’ambito di un progetto di innovazione, relativi a:
Condizioni
Tali investimenti devono essere effettuati nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono, alternativamente, una delle seguenti riduzioni dei consumi energetici[8]:
Misura dell’agevolazione
La misura del credito d'imposta è proporzionale alla spesa sostenuta e varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili[9].
Di base il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Tuttavia, tali misure sono rispettivamente aumentate:
Procedura per l’accesso all’agevolazione
Per poter accedere all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni telematiche al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in particolare:
Le comunicazioni dovranno essere corredate da apposite certificazioni tecniche rilasciate da un valutatore indipendente[10], che dovrà attestare:
Oneri documentali
I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente in compensazione mediante Modello F24, unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.
Rideterminazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta dev’essere rideterminato nel caso in cui, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati vengono:
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dev’essere riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rilevanza fiscale
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile IRAP; inoltre, non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Cumulabilità
Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
È tuttavia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Disposizioni attuative
Ulteriori indicazioni e disposizioni, tra cui le modalità e i termini di invio delle comunicazioni telematiche al GSE nonché i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale attuativo a cura del Ministero delle Imprese del Made in Italy che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile p.v..
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[1] Art. 38 del DL 19/2024 - “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
[2] Pubblicato nella G.U. n° 52 del 02.03.2024.
[3] L'agevolazione non spetta agli esercenti arti e professioni, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali, né alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.
[4] Comprese le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
[5] Rientrano tra i beni di cui all'Allegato B, se specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
[6] Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.
[7] A condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.
[8] La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel DM attuativo di prossima emanazione.
[9] Art. 38, commi 7 e 8, del DL 19/2024.
[10] Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi:
[11] Si tratta della “certificazione contabile” già prevista per il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I); per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei Revisori legali.