FiderConsult Management Advisory Services
...
...

Elisa Filippi - 24/05/2024

Tax News 15/2024 del 24.05.2024

Global minimum tax – safe harbours: Decreto attuativo

GLOBAL MINIMUM TAX – SAFE HARBOURS: DECRETO ATTUATIVO

Lo scorso 20 maggio è stato emanato il Decreto ministeriale attuativo dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours) in materia di imposizione minima globale (GloBE – global minimum tax).

TRE REGIMI OPZIONALI TEMPORANEI

Il Decreto implementa i regimi OSCE concessi in via temporanea alle grandi imprese e definiti nel documento “Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)” del 15 dicembre 2022, introducendo tre regimi opzionali di carattere temporaneo che consentono di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi tenuti all’applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.

I regimi opzionali sono transitori e si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per il triennio 2024-2026.

 

TRE REQUISITI ALTERNATIVI

Il regime di semplificazione (cosiddetto Safe Harbour, o Porto sicuro) consente di considerare pari a zero l’imposizione integrativa dovuta in un esercizio e in relazione ad un Paese, senza quindi la necessità di calcolare l’aliquota di imposizione effettiva e l’eventuale importo dell’imposizione integrativa secondo le modalità ordinarie previste dalle Regole GloBE, se in tale Paese il gruppo rispetta almeno uno dei tre requisiti previsti dal DM:

  • il requisito de minimis transitorio, oppure
  • il requisito dell’aliquota di imposizione effettiva semplificata, oppure
  • il requisito del profitto ordinario.

I requisiti sono alternativi tra loro, nel senso che è sufficiente, in relazione al Paese e per l’esercizio testati, che il gruppo ne soddisfi uno solo dei tre.

 

 

SI USANO I DATI DEL CBCR

I dati da utilizzare per l’applicazione dei Safe Harbours sono quelli contenuti nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata (CbCR Qualificato).

 

CBCR QUALIFICATO

Il CbCR da utilizzare per l’applicazione dei Safe Harbours deve essere “qualificato”, nel senso di utilizzare Rendiconti Finanziari Qualificati come definiti dall’articolo 1 del Decreto:

  1. rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato;
  2. i bilanci delle imprese predisposti secondo principi contabili conformi;
  3. i bilanci utilizzati per la rendicontazione CbC.

 

OPZIONE

Per applicare i Safe Harbours è necessario esercitare un’apposita opzione nella Comunicazione Rilevante (quella utilizzata dalla Capogruppo per dichiarare i dati necessari al calcolo dell’imposta minima globale).

 

PRIMO REQUISITO – DE MIMINIS (articolo 3)

Il primo requisito, denominato de minimis, richiede che sul Paese testato il gruppo abbia ricavi totali inferiori ad euro 10 milioni e un utile ante imposte inferiore ad euro 1 milione; il requisito sussiste quando entrambe le condizioni sono soddisfatte. Sia i ricavi totali che l’utile ante imposte sono quelli rilevati nel CbCR Qualificato.

 

SECONDO REQUISITO – ALIQUOTA DI IMPOSIZIONE EFFETTIVA SEMPLIFICATA (articolo 4)

Il secondo requisito che consente di avvalersi del regime transitorio semplificato riguarda la possibilità di calcolare l’aliquota effettiva (ETR) secondo modalità semplificate e di considerare pari a zero l’imposizione integrativa dovuta se, per un dato esercizio e in relazione al Paese testato, l’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata è inferiore al 15% per il 2024, al 16% per il 2025 e al 17% per il 2026.

Il calcolo semplificato dell’aliquota effettiva consiste nell’individuare le imposte rilevanti (utilizzare al numeratore del calcolo dell’ETR) senza dover applicare le complesse rettifiche previste dal Dlgs. 209/23; nel calcolo si applicano comunque le imposte differite e anticipate. Le imposte rilevanti ai fini del calcolo dell’aliquota effettiva semplificata sono quelle che vengono utilizzate per la predisposizione dei rendiconti finanziari ai fini del CbCR.

 

TERZO REQUISITO – PROFITTO ORDINARIO (articolo 5)

L’ultimo requisito alternativo che consente l’accesso al regime agevolato riguarda la possibilità di considerare pari a zero l’imposizione integrativa se, per un dato esercizio e in relazione al Paese testato, il gruppo consegue un utile ante imposte che è inferiore ad un determinato valore forfettario, rappresentato dalla cosiddetta Riduzione da Attività Economica Sostanziale (“SBIE”, disciplinata dall’articolo 35 del Dlgs 209/23).

La SBIE per l’esercizio 2024 viene calcolata applicando il 9,8% alle spese salariali e il 7,8% alle immobilizzazioni materiali; per gli esercizi 2025 e 2026 sono previste percentuali leggermente inferiori.

Sia l’utile ante imposte che i dati utilizzati per la SBIE sono quelli riportati nella rendicontazione CbCR Qualificata.

La ratio di questo terzo requisito è che, se l’utile di un determinato Paese è inferiore alla SBIE, è presumibile che in tale Paese il gruppo non realizzi un profitto in eccesso e tale circostanza legittima la fruizione del criterio transitorio di semplificazione.

 

GRUPPI CHE NON APPLICANO IL CbCR

I gruppi che rientrano nell’ambito applicativo GloBE ma che non sono tenuti a presentare, in relazione a tale esercizio, un CbCR, possono comunque beneficiare dei safe harbours: in tal caso è necessario utilizzare i dati che sarebbero stati predisposti per la rendicontazione paese per paese qualificata se il gruppo fosse stato obbligato a presentarla.