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Emanuele Falorni - 16/01/2024

Tax News 3/2024 del 16.01.2024

Legge di Bilancio 2024: novità per i fringe benefit e i premi di risultato

Con questa Taxnews si continua l’illustrazione delle principali novità della manovra di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213). Con questa legge è stato innalzato a 1.000 euro il limite per la detassazione dei fringe benefit alla generalità dei dipendenti (2.000 euro per i dipendenti con figli a carico). Per il 2024 sono stati inclusi, tra i fringe benefit detassati entro il limite, anche le spese per l’affitto della “prima casa”, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla “prima casa”. È stata, inoltre, confermata anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

1. Innalzamento del limite 2024 per detassare i fringe benefit

 

La legge di Bilancio 2024 ha cambiato nuovamente i limiti per la detassazione dei fringe benefit concessi dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti.

Si rammenta che l’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce che, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tassabile il valore dei beni ceduto e dei servizi prestati ai dipendenti fino ad un importo complessivo di 258,23 euro per ciascun autonomo periodo d’imposta. Tale limite non costituisce una franchigia e, infatti, la norma prevede che se il predetto valore supera i 258,23 euro, tutto il valore del fringe benefit erogato costituisce reddito tassabile in capo al dipendente.

 

Questo limite di detassazione dei fringe benefit per il 2023 era stato fissato a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Quindi, per i dipendenti senza figli a carico nel 2023 il limite applicabile era pari ad euro 258,23.

 

Con la Legge di Bilancio 2024 in commento, limitatamente al periodo d’imposta 2024, il limite complessivo dei fringe benefit detassati è stato alzato a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti (con o senza figli a carico).

 

Si evidenzia, al riguardo, che sono considerati fringe benefit ammessi, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Sempre per effetto della legge di Bilancio 2024, il predetto limite è aumentato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio, ma riconosciuti, e i figli adottivi o affidati. Ai fini dell’applicazione del maggior limite di 2.000 euro, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

 

2. La novità della detassazione di talune spese per la “prima casa”

Come sopra accennato, l’ulteriore novità della Legge di Bilancio 2024, introdotta limitatamente al periodo d’imposta 2024, è l’inclusione, tra i fringe benefit detassati, entro il predetto limite di 1.000 euro annui (o 2.000 euro in presenza di figli a carico), delle spese sostenute dai dipendenti per l’affitto della “prima casa”, ovvero per il gli interessi sul mutuo relativo alla “prima casa”.

 

Al riguardo, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si evidenzia che, come rimarcato dal Dossier del Senato del 6 novembre 2023:

 

  • andrebbe specificato se la nozione di “prima casa” utilizzata dalla Legge di Bilancio 2024, corrisponda alla nozione fiscale di “abitazione principale”;

 

  • con riferimento alle spese per il contratto di locazione, andrebbe chiarito se in esse siano comprese, oltre all’importo del canone di locazione, anche le eventuali spese relative alle imposte di registro e di bollo.

 

3. Novità per la detassazione dei premi di risultato

La legge di Bilancio in esame prevede, anche per il 2024, la riduzione al 5% (rispetto al 10% previsto dalla Legge di Stabilità del 2016) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate ai dipendenti a titolo di premio di risultato, che, come è noto, sono somme di ammontare variabile, corrisposte in funzione dell’ottenimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che, secondo la norma, devono essere misurabili e verificabili sulla base di criteri che sono stati definiti con un apposito decreto, e che devono essere raggiunti entro un congruo periodo di riferimento.

 

La Legge di Bilancio 2024 si limita a fissare l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile per il 2024, senza apportare alcun cambiamento all’ambito oggettivo o soggettivo della normativa in tema di premi di risultato.

 

Si rammenta che la disciplina dei premi di risultato prevede in sintesi quanto segue:

 

  • l’importo dei premi di risultato 2024 soggetti all’imposta sostitutiva del 5% non può superare i 3.000 euro annui;
  • l’imposta sostitutiva al 5% sostituisce l’IRPEF progressiva e le addizionali regionali e comunali;
  • possono beneficiare di questa agevolazione soltanto i lavoratori subordinati del settore privato, che nell’anno precedente hanno conseguito un reddito non superiore a 80.000 euro;
  • le somme e i valori del premio di risultato devono essere erogati in applicazione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015.

In alternativa alla fruizione del premio in denaro, il lavoratore dipendente può richiedere la sostituzione del premio di risultato con beni e servizi di welfare (ex art. 1, comma 184, della Legge n. 208/2015), detassati entro i limiti di legge.