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Elisa Filippi - 13/07/2024

Tax News 16/2024 del 13.07.2024

Limitazioni alla compensazione dei crediti d'imposta: novità dal 01.07.2024

Nella presente TaxNews affrontiamo il tema delle limitazioni alle compensazioni dei crediti fisca-li. Nel nostro ordinamento, ad oggi, sono infatti presenti due norme in tema di blocco delle compensazioni mediante Modello F24 in presenza di ruoli scaduti: 1) l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n° 223/2006 (introdotto con la Legge Bilancio 2024, in vigore dall’01/07/2024) 2) l’art. 31 del D.L. n° 78/2010 (tutt’ora in vigore).

  1. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000,00 EURO (c.d. “INIBIZIONE ALLE COMPENSAZIONI”) – art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 – in vigore dal 01/07/2024

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 ha previsto - a decorrere dall’ 01.07.2024 - ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24:

  • per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione;
  • tale limite non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione in essere.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale nuovo limite riguarda le deleghe di pagamento F24 contenenti le compensazioni presentata a partire dal 01.07.2024, a prescindere dalla data di scadenza del termine di pagamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

 

Debiti che concorrono alla formazione della soglia dei 100.000 euro

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione riguardanti:

  • le imposte erariali e i relativi accessori;
  • atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

 

A titolo esemplificativo, vi rientrano:

  • le imposte dirette, l’IVA, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
  • le somme recuperate a fronte dell’utilizzo in compensazione, in tutto o in parte, dei crediti non spettanti o inesistenti;
  • le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro a condizione che per gli stessi:

  1. sia scaduto il termine di pagamento del debito;
  2. non siano in essere provvedimento di sospensione di qualsiasi genere (provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa);
  3. non siano in essere piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Nel caso in cui l’omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (cd. “decadenza per inadempienza”), provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro.

 

Rottamazione-quater

Specifichiamo, inoltre, che in caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dall’01.01.2000 al 30.06.2022 (c.d. “rottamazione-quater”), per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tale fine.

 

Limite assoluto ed eccedenze di credito rispetto ai carichi pendenti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il suddetto limite di 100.000,00 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto;
  • la disposizione in esame configura un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000,00 euro.

Pertanto, non è possibile compensare nemmeno l’eventuale eccedenza di credito rispetto all’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione.

 

Esempio:

in caso di ruolo scaduto per euro 130.000 e credito compensabile per euro 200.000, non potrà essere compensata nemmeno l’eccedenza di euro 70.000. La compensazione potrà essere effettuata solo se il ruolo viene estinto per almeno 30.000,00 euro, riportando così il debito scaduto sotto la soglia dei 100.000.

 

Crediti oggetto della presente norma

Al verificarsi delle previste condizioni, il divieto si applica alla compensazione orizzontale di crediti tra cui, a titolo esemplificativo: 

  • crediti relativi alle imposte erariali (es. imposte sui redditi, Iva, imposta di registro);
  • crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • crediti d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
  • crediti relativi a bonus edilizi (esaminati nel seguito);
  • agli altri crediti di natura agevolativa.

Eccezioni 

Il divieto in esame non si applica alla compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, laddove operi il divieto di compensazione in esame, non è consentito esporre nel medesimo modello F24 sia crediti INPS o INAIL che crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.

 

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

Il divieto di compensazione in esame viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a euro 100.000, a seguito:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza;
  • del pagamento delle somme dovute.

Compensazione di crediti relativi alle stesse imposte

Resta ferma la possibilità di procedere al pagamento, anche parziale, dei carichi affidati agli agenti della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione di crediti relativi alle stesse imposte, ai sensi dell’art. 31 co. 1 quarto periodo del DL 78/2010 e del DM 10.2.2011. La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

 

Crediti non spettanti o inesistenti

Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione restano ferme le specifiche disposizioni normative che non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

 

  1. COORDINAMENTO CON IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CUI ALL’ART. 31 DEL D.L. 78/2010

La nuova disciplina di cui all’art. 37, comma 49-quinquies, del DL 223/2006 (commentata nel primo paragrafo) stabilisce espressamente che resta ferma l’applicazione dell’art. 31 del D.L. 78/2010, in base al quale è vietata la compensazione, nel modello F24, di crediti di imposte erariali (quindi imposte dirette, iva, imposte indirette, addizionali) in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte della stessa tipologia, di ammontare superiore a 1.500,00 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

Non si applica a tributi locali, contributi di qualsiasi natura e crediti di natura agevolativa.

 

  1. FOCUS SUI BONUS EDILIZI (OPERATIVITA’ PARZIALE)

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche uno specifico divieto di compensazione per i crediti che originano da bonus edilizi (sostanzialmente derivanti da cessione del credito o da sconto in fattura).

 

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché per iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, è vietato utilizzare in compensazione, i crediti d'imposta relativi a Bonus Edilizi, fino a concorrenza degli importi iscritti a ruolo.

 

Si specifica che questa ulteriore limitazione non è ancora operativa in quanto le modalità di attuazione e la decorrenza sono rimesse all’emanazione di un decreto ministeriale di cui siamo ancora in attesa.

 

 

Sintesi generale

 

Importo dei carichi pendenti

Natura del debito

Norma applicata

< 1.500 euro

Qualunque credito

Nessuna limitazione

> 1.500 euro ma < 100.000 euro

Imposte erariali

art. 31 D.L. 78/2010

> 10.000 euro ma < 100.000

Bonus edilizi

Art. 121 del DL 34/2020 (modificato dalla Legge di Bilancio 2024)

> 100.000 euro

Imposte erariali

art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 (dal 01.07.2024)

> 100.000 euro

Tributi locali e crediti di natura agevolativa

art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 (dal 01.07.2024)

> 100.000 euro

Bonus edilizi

art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006 (dal 01.07.2024)

 

 

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

 

13 Luglio 2024