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Elisa Filippi - 31/03/2024

Tax News 12/2024 del 31.03.2024

Limiti di deducibilità per le spese derivanti da opera-zioni con Paesi “black list”

Limiti di deducibilita’ per le spese derivanti da operazioni con Paesi “black list” 

 

A seguito delle modifiche[1] apportate dalla Legge di Bilancio 2023 all’art. 110[2] del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni effettuate con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” (c.d. Paesi “Black list”) sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale[3], inteso come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

 

Il limite del valore normale ai fini della deducibilità dei costi black list non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni sono realizzate per rispondere ad un loro effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

 

 

Deducibilità dei costi per operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List[4]

 Costi < al loro valore normale

Deducibili per l’intero ammontare

Costi > al loro valore normale

Deducibili nel limite del loro valore normale

Deducibile anche l’eccedenza, rispetto al loro valore normale, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico

 

 

 

Prova dell'effettivo interesse economico

Ai fini della deducibilità dei costi black list, è necessario dimostrare che l'operazione effettuata con un soggetto residente in tali territori fornisca dei concreti benefici economici all’attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un effettivo interesse economico i seguenti elementi caratterizzanti l’operazione:

  • il prezzo praticato nella transazione[5];
  • la qualità dei materiali, dei prodotti e dei servizi forniti dall’operatore black list;
  • l’incidenza di costi accessori (ad esempio: spese di trasporto);
  • le modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio: tempi di consegna, termini e modalità di pagamento);
  • la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;
  • l’esistenza di vincoli contrattuali, commerciali, organizzativi o produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con un altro fornitore.

 

Prova della concreta esecuzione dell'operazione

Ai fini della prova della concreta esecuzione dell'operazione, invece, si considerano elementi rilevanti:

  • la documentazione doganale di importazione;
  • i contratti di fornitura e/o gli ordini di acquisto;
  • la corrispondenza commerciale relativa agli acquisti;
  • la fattura del fornitore black list;
  • le ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento della merce acquistata.

 

Paesi e territori Black list

L’elenco dei Paesi e dei territori black list viene aggiornato due volte all’anno[6] ed è reperibile al seguente link:

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/timeline-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

 

 

Elenco dei Paesi Black list[7]

Anguilla

Antigua e Barbuda

Federazione Russa

Guam

Isole Fiji

Isole Vergini statunitensi

Palau

Panama

Samoa

Samoa americane

Trinidad e Tobago

Vanuatu

 

 

 

 

Indicazione in dichiarazione dei redditi

La norma prevede altresì l’obbligo di indicazione separata dei costi black list nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale e, pertanto, che siano interamente o meno deducibili.

 

Sanzioni

L’omessa o inesatta indicazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi è punita con una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione (sanzione minima di euro 500 e massima di euro 50.000) [8].

Inoltre, in caso di costi black list non dichiarati eccedenti il loro valore normale e, pertanto, considerati in parte indeducibili:

  • è necessario provvedere al versamento della conseguente maggior imposta e dei relativi interessi;
  • è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione nella misura dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o del minor credito conseguente alla indeducibilità dei costi[9].

 

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, al contribuente è concessa la possibilità di fornire la prova: (i) dell’effettivo interesse economico (ii) della concreta esecuzione dell’operazione.  Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove fornite, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

 

 

Interpello

Al fine di una valutazione preventiva in merito alla sussistenza dei requisiti (i) dell’effettivo interesse economico (ii) della concreta esecuzione dell’operazione, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

 

____________________________

 

[1] In vigore dal 1° gennaio 2023.

[2] L’art. 110 del TUIR è stato modificato con l’inserimento dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies.

[3] Il valore normale è determinato ai sensi dell’articolo 9 del T.U.I.R..

[4] Relativi ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione.

[5] L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 51/2010, ha chiarito che la deducibilità dei costi black list non può essere disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati sia superiore a quello mediamente praticato sul mercato, in quanto il prezzo può essere influenzato da altre condizioni che regolano la transazione e, quindi, non pregiudicare la sussistenza dell'effettivo interesse economico all'operazione.

[6] Per ciò che concerne la data di decorrenza dell’efficacia delle modifiche apportate alla lista, in mancanza di indicazioni ufficiali, ad avviso di Assonime (circolare n. 19/2023) si dovrebbe fare riferimento al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue.

[7] Elenco aggiornato al 20/02/2024 (il prossimo aggiornamento è programmato per ottobre 2024).

[8] Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/97.

[9] Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/97.